La Circolare 14/2019, la prima delle due che la Fondazione Studi ha deciso di dedicare al Decreto Crescita, vista la complessità, l’eterogeneità e la moltitudine delle disposizioni in esso contenute, affronta gli interventi fiscali amministrativi e contabili.
Più in particolare, nella Circolare 14/2019, dedicata al Decreto 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58 ed emanato per introdurre misure urgenti per la crescita economica, lo sviluppo del Paese e della tutela del made in Italy, è offerto un commento degli interventi fiscali, amministrativi, contabili, di contraddittorio e contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, imposte locali, premi INAIL e semplificazione degli adempimenti per la gestione degli Enti del terzo settore.
Nella seconda Circolare dedicata al Decreto Crescita, che sarà pubblicata a breve, invece, saranno esaminati gli incentivi e le agevolazioni degli investimenti per gli operatori economici.
Decreto crescita: aumenta il superammortamento
Nell’art. 1 del DL 34/2019 viene prevista una maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (cosiddetto Super ammortamento), elevato al 30%, sugli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi (anche in leasing) realizzati dal 01/04/2019 fino al 31/12/2019, ovvero entro il 30/06/2020, a condizione che entro il 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo totale.
La norma, oltre ad escludere dalla predetta maggiorazione gli acquisti delle autovetture, prevede che la maggiorazione del costo non si applichi sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.
L’art. 1, commi 91-97, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), aveva introdotto per la prima volta, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, la possibilità di accrescere del 40% il costo di acquisto (anche in locazione finanziaria), riguardo le quote di ammortamento, di beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, escludendo gli investimenti in beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e costruzioni.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017) aveva prorogato tale agevolazione agli acquisti effettuati fino al 31/12/2017 ed a quelli al 30/06/2018 nel rispetto di particolari condizioni. L’art. 1, comma 29 L. 27 dicembre 2017, n. 205, aveva nuovamente prorogato quanto disposto in precedenza, ampliando agli acquisti effettuati entro il 31/12/2018, con una riduzione della maggiorazione al 30%.
L’articolo in commento lascia invariato quanto previsto in precedenza dalle disposizioni di cui al predetto art. 1, commi 93-97, L. n. 208/2015.
Circolare 14/2019 Decreto Crescita: revisione della mini-IRES
L’articolo 2 del DL 34/2019 riscrive completamente le disposizioni riguardanti la mini–IRES abrogando con il comma 9 quanto disposto dall’art. 1, commi 28-34, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevedeva l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata al 15% per le imprese con incremento del livello occupazionale e di nuovi investimenti.
Il comma 1 prevede, che il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, c. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili d’esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto, è assoggettato ad aliquota IRES così ridotta:
- 22,5% per anno d’imposta 2019;
- 21,5% per anno d’imposta 2020;
- 21% per anno d’imposta 2021;
- 20,5% per anno d’imposta 2022;
- 20% per anno d’imposta 2023 e seguenti.
Il comma 2 definisce le riserve di utili non disponibili e l’incremento di patrimonio netto, in particolare:
- si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c., in quanto derivanti da processi valutativi quali, a titolo di esempio, la riserva utili su cambi, la riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, le riserve da rivalutazioni straordinarie di beni e le riserve da fair value costituite ai sensi del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Inoltre, la norma definisce rilevanti gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- per incremento di patrimonio netto si intende la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, con esclusione del risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
Per garantire l’effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserva, il comma 3 stabilisce che la parte degli utili accantonati a riserva agevolabile eccedente l’ammontare del reddito netto dichiarato può essere computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.
I commi 4 e 5 recano norme di coordinamento per le imprese che aderiscono al consolidato nazionale o mondiale o alla trasparenza fiscale.
Nello specifico il comma 4 riguarda le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e 129 o mondiale artt. 130 e 142 del TUIR, disponendo che il reddito al quale si applica l’aliquota ridotta è determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato e utilizzato dalla società o ente controllante, fino a concorrenza della parte del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Per le società che hanno aderito al regime della trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR), ovvero per chi ha optato per l’imputazione del reddito direttamente ai soci, il comma 5 dispone che il reddito agevolabile è determinato dalla società e attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Secondo quanto previsto dal comma 6, le disposizioni di cui sopra sono applicabili, oltre che alle società di capitali ed enti, anche al reddito delle persone fisiche e società di persone in regime di contabilità ordinaria e sono cumulabili, così come indicato dal comma 7, con altri benefici eventualmente spettanti, fatta eccezione per quelli che determinano il reddito in maniera forfetaria e degli enti del terzo settore che godono della riduzione a metà dell’IRES (ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).
Il comma 8 rinvia a un decreto del MEF che prevede l’adozione di disposizioni attuative, precisando che detto decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle imposte sui redditi
L’articolo 3 del DL 34/2019 aggiorna le disposizioni dell’art. 14, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che prevedeva una parziale deducibilità dell’imposta municipale propria (IMU), sia dalle imposte erariali sui redditi che dall’imposta regionale sulle attività produttive.
Il nuovo testo del primo periodo del predetto art. 14 ora recita:
“L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni”.
Si ricorda che la percentuale di deducibilità era stata già elevata dal 20% al 40% dall’art. 1, comma 12, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019).
Il comma 2 rende interamente deducibile l’IMU pagata sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo a partire dall’esercizio 2023.
La deducibilità IMU viene incrementa in maniera progressiva come riportato di seguito:
- 50% per il periodo d’imposta 2019;
- 60% per il periodo d’imposta 2020 e 2021;
- 70% per il periodo d’imposta 2022;
- 100% (totale deducibilità) a regime dal periodo d’imposta 2023.
I commi successivi dello stesso articolo (Art. 3) illustrano la soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni; i Termini per la presentazione delle dichiarazioni relativeall’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili; le semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso; i redditi fondiari percepiti.
Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023
l’Art. 3-sexies del Decreto estende, con decorrenza dal 2023, e ad esclusione dell’anno 2022, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Lo stesso comma, inoltre, sopprime alcune recenti modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019), tra le quali il rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall’INAIL e il risarcimento ulteriore del danno (anche biologico differenziale) e le azioni di regresso o di surrogazione da parte dell’INAIL verso il datore di lavoro o l’impresa di assicurazione (in caso di veicoli a motore e natanti).
Le coperture finanziarie riducono, tra le altre cose, il “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”.
Modifiche alla disciplina del Patent box
La norma semplifica le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (cosiddetto patent-box), consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.
Il comma 1, primo periodo, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015) possono scegliere in alternativa alla procedura prevista dall’articolo 31-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accordo preventivo e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate) di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’Amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo.
Nell’opzione vanno indicate le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile. Per l’applicazione della norma è necessario attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Per optare bisogna essere titolari di reddito d’impresa (ininfluente tipo di contabilità e titolo di utilizzo dei beni).
L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile.
Il Patent Box consente di escludere dal reddito il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili con esclusione dei marchi) nonché le plusvalenze a seguito di loro cessione, sempreché il 90% del corrispettivo sia reinvestito.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’opzione relativa ai marchi d’impresa, inizialmente ammessi all’agevolazioni e poi esclusi, facendo salva la possibilità per coloro che avevano presentato l’opzione nei primi due periodi d’imposta dell’agevolazione (2015 e 2016), di detassare i marchi entro una data finestra temporale, che si chiuderà il 30 giugno 2021.
La procedura vigente prevede il beneficio dell’esclusione sulla base di un apposito accordo (istanza di ruling) nel quale sono determinate, preventivamente ed in contraddittorio con il competente ufficio, le componenti positive e negative di reddito derivante dall’utilizzo dei beni sopra descritti.
Il comma 1, secondo periodo, stabilisce che i soggetti che esercitano l’opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
Il comma 2 dispone che in caso di rettifica del reddito da parte del contribuente, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione qualora lo stesso consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
Il comma 3 obbliga il contribuente, che detiene la documentazione di cui al comma 1, a darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
Il comma 4 prevede che le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche in caso di attivazione della procedura ordinaria basata sull’accordo preventivo e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate (articolo 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) se non è stato concluso il relativo accordo o se l’Agenzia delle Entrate ha espressamente accettato di rinunciare alla procedura.
Il comma 5 conferma la possibilità per tutti i contribuenti di poter applicare le disposizioni previste al comma 2, ovvero di potersi sottrarre a sanzione in caso di rettifica, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) con indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione.
Tale dichiarazione integrativa deve essere presentata comunque prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo in commento.
Il comma 6 afferma che l’assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea non consente di applicare le condizioni agevolative di cui al comma 5, bensì l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione sia per le imposte sui redditi che per l’IRAP.
Altri contenuti della Circolare 14/2019 FS sul Decreto Crescita
Gli articoli successivi affrontano le seguenti tematiche:
- Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (Art. 4-bis);
- Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (Art. 4-ter);
- Semplificazioni in materia di versamento unitario (Art. 4-quater);
- Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (Art. 4-quinquies);
- Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (Art. 4-sexies);
- Conoscenza degli atti e semplificazione (Art. 4-septies);
- Obbligo di invito al contraddittorio (Art. 4-octies);
- Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Art. 4-novies);
- Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale (Art. 4-decies);
- Rientro dei cervelli (Art. 5);
- Modifiche al regime dei forfetari (Art. 6);
- Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario (Art. 6-bis);
- Incentivi per la valorizzazione edilizia (Art. 7);
- Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati alla vendita (Art. 7-bis);
- Sisma bonus (Art. 8);
- Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (Art. 10);
- Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino (Art. 12);
- Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura (Art. 12-ter);
- Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto (Art. 12-quater);
- Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (Art. 12-quinquies);
- Cedibilità dei crediti IVA trimestrali (Art. 12-sexies);
- Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Art. 12-septies);
- Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (Art. 12-octies);
- Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (Art. 12-novies);
- Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (Art. 15);
- Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione (Art. 16-bis);
- Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato (Art. 19-bis);
- Obblighi informativi erogazioni pubbliche (Art. 35);
- Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore (Art. 43).
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 31 Luglio 2019 12:27