Con la Circolare 13/2018 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiarisce e approfondisce le modalità di accesso all’APE Aziendale lo strumento che consente di anticipare il momento di uscita dal mondo del lavoro e la fruizione della della pensione a fronte di un assegno decurtato.
Il funzionamento dell’Assegno Pensionistico Aziendale è stato disciplinato e illustrato dalla circolare 28/2018 che l’INPS ha emanato lo scorso 13 Febbraio. Questo strumento era stato infatti introdotto per i datori di lavoro privati, quale variante dell’APE volontario, dalla Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016 art. 1 c. 172), senza trovare applicazione concreta a causa dei ritardi strutturali registrati nell’attuazione della misura sperimentale ‘madre’ dell’Ape volontario.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.150/2017 aveva già anticipato che l’Ape aziendale non avrebbe richiesto particolari oneri amministrativi dal momento che l’allegato 5 (domanda di pensione di vecchiaia irrevocabile, da presentare contestualmente a quella dell’Ape) menzionava unicamente la possibilità di allegare l’accordo relativo alla quantificazione dei contributi, siglato fra datore e lavoratore.
APE Aziendale: come funziona
L’Ape aziendale è richiedibile, contestualmente alla domanda di Ape volontario, fino al 31 Dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe previste da future disposizioni normative. La circolare Inps lo definisce ‘incremento del montante contributivo individuale’, recuperando l’esatta definizione normativa fornita dal citato c. 172. Questo strumento consente, infatti, ai datori di lavoro e agli altri soggetti designati dalla norma di aumentare, direttamente e senza costi aggiuntivi, la posizione assicurativa del proprio lavoratore attraverso una ‘dote contributiva’ che comporta un incremento stabile della cosiddetta Quota C (Contributiva) della posizione assicurativa, senza alcun aumento delle settimane contributive utili ad avere diritto alla pensione.
I contenuti della Circolare 13/2018 della Fondazione Studi sull’APE Aziendale
La Circolare 13/2018 della Fondazione Studi sull’APE Aziendale illustra innanzitutto la platea dei destinatari dello strumento chiarendo che l’APE Aziendale è riservata non solo a datori di lavoro privati ma possono accedervi anche a Enti Bilaterali e Fondi di solidarietà bilaterali
Segue poi una sezione dedicata alle modalità di sottoscrizione dell’Accordo individuale e un paragrafo di natura più tecnica sulle modalità di calcolo del contributo di incremento del montante contributivo individuale.
La Circolare 13/2018 si conclude con la descrizione della procedura amministrativa necessaria per l’attivazione dell’APE Aziendale e delle modalità di versamento e attivazione del fondo, per poi proporre un confronto sul costo dell’APE Aziendale e sulle differenze tra incremento lordo e prelievo netto.
Conclusioni
L’Ape aziendale si rivela quindi, secondo la Circolare 13/2018 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, uno strumento agile e aperto a qualunque datore di lavoro privato, pur mostrando al suo interno alcuni elementi di criticità:
- il delta fra Ape aziendale ‘minimo’ e Ape aziendale ‘massimo’ (tale da consentire la neutralizzazione della percezione sul netto pensionistico delle rate di recupero dell’Ape volontario fruito in fase erogativa) è eccessivamente oneroso per le imprese a causa dell’aumento della sola quota contributiva della pensione di vecchiaia nel suo importo lordo, con conseguente progressione dell’aliquota marginale di tassazione applicata e ridimensionamento dell’incidenza delle detrazioni da reddito di pensione;
- l’Ape aziendale si rivolge a una platea di dipendenti da esodare con accompagnamento alla pensione di vecchiaia di almeno 63 anni di età e con non molti contributi accantonati (in numero tale da escludere altre strategie per puntare alla pensione anticipata);
- nel caso di dipendenti con maggiore bagaglio di contributi, ai fini del raggiungimento della pensione anticipata, rimane molto più efficace il sistema di esodo ex art. 4 L. 92/2012 (isopensione, cfr. circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 16/2013) anche se più costoso e con obbligo di siglare un accordo sindacale ad hoc; nei casi di breve distanza rispetto alla pensione anticipata potrà anche essere valutata una risoluzione consensuale in ITL (ex art. 7 L. 604/1966) oppure altre modalità di cessazione che diano diritto alla NASpI, l’utilizzo dei versamenti volontari o, ancora, del nuovo cumulo contributivo (art. 1 c. 239, L. 228/2012; cfr. circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 9/2017).
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 6 Giugno 2018 14:18