Circolare 11/2017 Fondazione Studi: gli sgravi contributivi per la conciliazione di vita e lavoro

Gli sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita-lavoro sono stati previsti dalla L. 183/2014, (legge delega sul Jobs Act) e concretamente introdotti dal Decreto Legislativo 80/2015 in materia dedicato alle Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro.
Finanziati con una quota (10%) del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (art. 1 c. 68 L. 247/2007), gli sgravi contributivi per la conciliazione di vita e lavoro avevano ottenuto dalla Legge di Bilancio 2016 (L. 208/2015) fondi che, poi, con il successivo D. Lgs. 193/2016 erano stati ulteriormente ridistribuiti, in attesa del Decreto Ministeriale attuativo.
La Circolare 11/2017 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è stata diffusa proprio alla luce del Decreto Interministeriale adottato da MLPS e MEF il 12 settembre 2017 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017), emanato allo scopo di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse economiche e gli interventi ammissibili.

Sgravi contributivi per la conciliazione vita-lavoro: i beneficiari

Gli sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita-lavoro spettano ai soli datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali migliorativi (anche attraverso la recezione di accordi collettivi territoriali) delle condizioni previste dalla normativa vigente e dai CCNL di riferimento di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

All’atto pratico queste condizioni migliorative possono concretizzarsi nell’estensione o nell’integrazione di misure già contemplate dai precedenti contratti di II livello.
In ogni caso, è comunque necessario siglare un contratto collettivo aziendale (anche se finalizzato alla sola recezione della contrattazione collettiva territoriale) e non basta aderire alla contrattazione collettiva territoriale stessa.

Caratteristiche del contratto aziendale

Il contratto collettivo stipulato dall’azienda, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, dovrà prevedere l’introduzione (o la ricezione da un contratto collettivo territoriale o, ancora, l’estensione e l’integrazione di precedenti contratti aziendali) di misure di conciliazione che si concretizzino in almeno due interventi selezionati nelle seguenti aree tematiche (previste dall’art. 3 del D.M. 12/09/2017):

  • Genitorialità:
    • Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
    • Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
    • Previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
    • Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
    • Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting;
  • Flessibilità Organizzativa;
    • Lavoro agile;
    • Flessibilità oraria in entrata e uscita;
    • Part-time;
    • Banca ore;
    • Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti;
  • Welfare aziendale;
    • Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
    • Convenzioni con strutture per servizi di cura;
    • Buoni per l’acquisto di servizi di cura;

Il contratto dovrà necessariamente rispettare anche i seguenti altri requisiti:

  • I due interventi migliorativi minimi richiesti dovranno, in ogni caso, essere riconducibili all’area genitorialità e flessibilità organizzativa;
  • dovrà riguardare una platea di dipendenti che sia pari o superiore al 70% della media dei lavoratori dipendenti (contratti a tempo determinato e indeterminato) occupati nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda;
  • il contratto collettivo aziendale dovrà essere stato siglato e depositato (con deposito telematico presso l’INL, attraverso la funzionalità telematica attiva sul portale cliclavoro.gov.it) fra l’1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018;

I termini cronologici per il deposito online dei contratti sono i seguenti:

  • Accesso alle risorse stanziate per il 2017 = 31/10/2017
  • Accesso alle risorse stanziate per il 2018 = 31/08/2018

Per godere legittimamente dello sgravio, il datore di lavoro dovrà rispettare le condizioni ex art. 1, c. 1175 L. 296/2006, ovvero:

  • attestazione della regolarità contributiva con rilascio del DURC;
  • integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Come presentare la domanda per accedere agli sgravi contributivi sulla conciliazione vita-lavoro

Se il contratto di lavoro rispetta le condizioni descritte sopra, la Circolare INPS 163/2017 chiarisce che il datore di lavoro o il consulente del lavoro che svolge il ruolo di intermediario delegato,possono accedere, all’interno del portale web Inps, sezione ‘Aziende e Consulenti’, nell’applicazione DiResCo (Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente) selezionando la voce ‘Conciliazione Vita-Lavoro’.

L’INPS ha chiarito anche che lo sgravio contributivo spetta al datore di lavoro (identificato dal codice fiscale inserito nella domanda) su una sola delle posizioni contributive attive.
Lo sgravio potrà essere fruibile una sola volta in uno dei due anni del biennio 2017-2018. La domanda presentata nel presente anno con esito positivo precluderà quindi l’accesso al beneficio contributivo in esame per il 2018.

I termini per l’invio della Domanda di Ammissione allo sgravio sono i seguenti:

  • Accesso alle risorse stanziate per 2017 = 15/11/2017
  • Accesso alle risorse stanziate per 2018 = 15/09/2018

Nella domanda nell’applicazione DiResCo dovranno essere inseriti i seguenti dati:

  • Dati aziendali;
  • Data di sottoscrizione del contratto collettivo aziendale (dall’1 gennaio 2017 al 31 ottobre 2017 per accesso alle risorse accantonate per il 2017);
  • Data del deposito telematico come risultante da ricevuta emessa dal sistema Cliclavoro.gov.it (codice numerico a 17 cifre);
  • Codice di deposito del Contratto (presente nella medesima ricevuta di cui al punto 3);
  • La descrizione delle misure di conciliazione vita-lavoro contenute nel contratto aziendale;
  • La dichiarazione di conformità del contratto aziendale ai requisiti prescritti dal D.I. del 12/09/2017 come da flag presente sul portale Inps;

Accettazione della domanda e Fruizione dello sgravio contributivo

Dopo aver inviato la domanda, l’Istituto verificherà il deposito telematico del contratto aziendale nei termini stabiliti dal Decreto Interministeriale e calcolerà il beneficio spettante sulla base del numero di richieste ricevute, del budget annuo e della forza aziendale dell’azienda richiedente, secondo quanto risulta dalle denunce Uniemens.
In caso di esito negativo della domanda, l’INPS notificherà la mancata accettazione tramite un avviso telematico. In caso di esito positivo, l’INPS, entro il 16 dicembre ammetterà il datore di lavoro alla fruizione dello sgravio, informandolo con una comunicazione telematica che indicherà anche l’importo dello sgravio.
La Circolare 11/2017 della Fondazione Studi chiarisce le modalità operative di fruizione dello sgravio contributivo all’interno dei Flussi Uniemens.
La fruizione del beneficio, come già ricordato, è subordinata alla regolarità contributiva dell’azienda: il datore di lavoro che, in sede di accertamento, manifesterà una situazione irregolare è tenuto alla restituzione dello sgravio aumentato delle sanzioni civili relative.

Entità dello sgravio contributivo

Come già detto lo sgravio contributivo non è direttamente correlato alla retribuzione dei lavoratori che utilizzeranno materialmente le misure di conciliazione vita-lavoro previste dai contratti collettivi, ma dipende dal numero delle aziende che, nel singolo anno in cui viene erogata la misura, richiedono il beneficio e dalla forza occupazionale media del datore di lavoro incentivato.

Il beneficio spettante al singolo datore di lavoro si compone di due quote, che saranno automaticamente calcolate da Inps:

  • Quota A (generale) = 20% del Budget Sgravio Annuo (€55.200.000 per il 2017) / N. Datori di Lavoro ammessi alo sgravio contributivo

Esempio: se fossero ammessi 4000 datori di lavoro, la quota A del beneficio spettante al singolo datore di lavoro sarebbe di 55.200.000/4000 ovvero = 2.760 euro

  • Quota B (organico aziendale) = (80% del Budget Sgravio Annuo / Media complessiva dei dipendenti occupati di lavoro incentivato nel 2016 da tutti i datori ammessi) X Media occupazionale dell’organico del datore

Se ad esempio i 4000 datori di lavoro hanno una popolazione complessiva media di 100.000 dipendenti al 2016, l’80% del budget per il 2017 (pari a 44.160.000 euro) sarà diviso per tale quantità e rimoltiplicato per la media occupazionale dell’organico della singola azienda che, ad esempio, conta 200 dipendenti. In questo caso la quota B teoricamente spettante sarà di 88.320 euro.
Il benefico complessivamente fruito non potrà eccedere il 5% dell’imponibile previdenziale dichiarato all’INPS nell’anno civile precedente (nell’esempio, il 2016).