Circolare 10/2018 Fondazione Studi: il Modello 730/2018

Sempre più vicina la scadenza dei termini per la presentazione del Modello 730/2018: per questo l’area fiscalità del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nelle persone di Sergio Giorgini, Massimo Braghin, Giuseppe Buscema, Dario Fiori e Valentina Torresi, ha predisposto la Circolare 10/2018, così da fornire ai colleghi consulenti del lavoro tutte le principali istruzioni operative per la corretta gestione del documento.

La circolare 10/2018 della Fondazione Studi, dedicata al Modello 730/2018, analizza le diverse modalità di presentazione del documento: quella diretta tramite il sito dell’Agenzia, quella indiretta tramite il sostituto d’imposta e quella con delega al professionista abilitato o al Centro di Assistenza Fiscale.

La circolare distingue anche le caratteristiche ed i vantaggi del modello precompilato rispetto a quello ordinario, vengono indicati le modalità di conservazione della documentazione, gli oneri deducibili e detraibili così come le modalità con cui effettuare la dichiarazione di opposizione nel momento in cui si decide di non far utilizzare al Fisco determinati dati.
Nell’ultima parte della circolare gli esperti della Fondazione Studi si soffermano sulla liquidazione dell’imposta effettuata a debito o credito dall’Agenzia delle Entrate o dal sostituto d’imposta, sul trattamento dei dati personali per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille, sull’obbligo di effettuare i controlli formali di conformità sui dati inseriti in dichiarazione, sulle sanzioni in caso di visto infedele e sull’istituto del ravvedimento operoso.

Modello 730/2018 precompilato: come presentarlo

Il Modello 730/2018 precompilato viene predisposto dall’Agenzia delle Entrate e messo a disposizione degli utenti dal 15 Aprile di ogni anno. Può essere scaricato direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate dal contribuente utilizzando:

  • il codice PIN, che può essere richiesto online sul sito www.agenziaentrate.gov.it oppure recandosi presso gli uffici territoriali;
  • una identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
  • delle credenziali dispositive rilasciate dall’INPS;
  • della Carta Nazionale dei Servizi.

Il contribuente dopo aver visualizzato e verificato il documento potrà trasmetterlo:

  • presentandolo direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, indicando i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso il Modello 730/2018 può essere accettato senza modifiche oppure possono essere richieste delle integrazioni che verranno elaborate e messe a disposizione del contribuente con un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3, con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate;
  • il Modello 730/2018 potrà anche essere presentato dal sostituto d’imposta: in questo caso il contribuente consegna, oltre alla delega per l’accesso al modello precompilato, anche il modello 730-1. Entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, Modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute;
  • Il Modello 730/2018 precompilato può essere anche presentato dal CAF o dal professionista abilitato: a entrambi va consegnata la delega per l’accesso al modello precompilato ed il modello730-1. Il contribuente deve consegnare ed esibire la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, o tramite CAF o professionista, con modalità “senza sostituto”, l’eventuale secondo o unico acconto dovrà essere versato con modello F24 entro il 30 novembre.

Il contribuente che acquisisce il modello precompilato ha comunque la facoltà di presentare il 730 in modalità ordinaria.

Il modello 730/2018 ordinario: modalità di presentazione

Il modello 730/2018 ordinario può essere presentato:

  • al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale entro il 7 luglio. In questo caso il contribuente dovrà presentare un Modello 730 già compilato;
  • al CAF o al professionista abilitato entro il 23 luglio. In questo secondo caso il controllo formale è effettuato direttamente nei confronti di tali soggetti;

Vantaggi del Modello 730/2018 Precompilato

Se il contribuente presenta un Modello 730 Precompilato evita il controllo documentale sugli oneri detraibili e deducibili da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso invece in cui il precompilato sia presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di tali soggetti anche sugli oneri detraibili e deducibili comunicati preventivamente all’Agenzia delle Entrate.
Resta comunque ferma la facoltà per l’Amministrazione finanziaria di richiedere la documentazione necessaria per verificare la legittimità delle deduzioni o detrazioni fiscali richieste.

Modalità di conservazione della documentazione

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.
Nel dettaglio, il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che deve essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. Il modello 730, la scheda per la destinazione dell’ 8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF e gli altri documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente.
Il 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la destinazione dell’ 8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF). In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più annualità, il termine di cui sopra decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione contenente l’ultima rata.

Oneri deducibili e detraibili e opposizione al trattamento dei dati

Nei dati presenti all’interno del modello 730 vi sono gli oneri deducibili e detraibili. Tra i principali oneri vi sono:

  • interessi passivi sui mutui;
  • premi assicurativi;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi (comunicati dai soggetti obbligati all’invio di tali dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria);
  • spese universitarie;
  • spese relative al pagamento di rette di frequenza dell’asilo nido;
  • spese funebri;
  • contributi versati alla previdenza complementare;

Inoltre, nel 730 sono presenti le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuate con il modello F24 oltre che le quote di detrazione su base pluriennale riferite a spese per ristrutturazione e risparmio energetico.
Il contribuente può decidere di non fare inserire nel modello precompilato all’Agenzia delle Entrate tali informazioni (o solo alcune di esse), tramite una dichiarazione di opposizione.

Liquidazione del Modello 730/2018

La liquidazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate

A decorrere dall’anno 2014 è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta. In base al risultato della dichiarazione la norma prevede:

  • risultato a debito: il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente il modello F24, ovvero lo consegna al contribuente entro il decimo giorno antecedente alla scadenza di pagamento (art. 51-bis, c. 2, D.L. n. 69/2013);
  • risultato a credito: il rimborso viene eseguito dall’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all’Amministrazione finanziaria le coordinate bancarie o postali il rimborso viene accreditato su tale conto. In caso contrario, il rimborso è erogato con metodi diversi (es. vaglia di Banca d’Italia).

All’interno del modello, nelle informazioni relative al contribuente, va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

La liquidazione effettuata dal sostituto d’imposta

Con la retribuzione di competenza del mese di luglio, il sostituto d’imposta deve effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto IRPEF, addizionali e imposte sostitutive (es. cedolare secca). Per i pensionati tali operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre. Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta se l’importo è uguale o inferiore a 12 euro. Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente a coprire il risultato a debito, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto. Se il contribuente vuole che l’acconto sia trattenuto in misura minore (metodo previsionale), deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando l’importo dovuto.

Destinazione dell’8, 5 e 2 per Mille

Il contribuente può utilizzare la scheda 730-1 per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF. Anche i contribuenti che non presentano la dichiarazione possono esercitare tale facoltà.
Il modello 730-1 deve essere consegnato unitamente al 730 al sostituto d’imposta, al CAF oppure al professionista abilitato, utilizzando l’apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

Controllo e visto di conformità

CAF e professionisti abilitati che procedono alla predisposizione ed alla trasmissione del modello 730 hanno l’obbligo di effettuare i controlli di conformità dei dati indicati nel modello 730 con i documenti esibiti dal contribuente ed apporre il visto di conformità.
L’apposizione del visto attesta l’esecuzione dei controlli previsti consistenti nel riscontro della corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e la relativa documentazione degli oneri deducibili e detraibili, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.

L’apposizione del visto di conformità comporta l’obbligo di effettuare la verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni uniche dei redditi esibite;
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Il D. Lgs. n. 175/2014 ha introdotto ulteriori responsabilità per CAF e professionisti abilitati che appongono il visto di conformità prevedendo il controllo formale a carico del soggetto che ha apposto il visto.
CAF e professionisti abilitati garantiscono, col visto di conformità, l’esecuzione dei controlli e se ne assumono le responsabilità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli altri enti impositori.
In caso di visto infedele tali soggetti sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30%.
Tuttavia, CAF e professionisti abilitati, al fine di evitare le sanzioni citate, possono inviare una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui hanno svolto l’attività di assistenza fiscale, correggendo gli errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
Il CAF, o il professionista abilitato, avverte il contribuente dell’errore rilevato e procede all’invio della dichiarazione rettificativa. Qualora il contribuente non intenda presentare la dichiarazione rettificativa, gli intermediari abilitati possono comunque trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.
Per tali soggetti, sarà possibile altresì accedere all’istituto del ravvedimento operoso mediante il versamento, entro il 10 novembre, della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo. In tale caso l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.