Con la Circolare 1/2019 l’Area Economia e Fiscalità del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro offre un’analisi approfondita del Decreto Fiscale, il tanto discusso provvedimento che introduce la cosiddetta rottamazione ter per i carichi pendenti con il fisco e altre misure di primaria importanza relative alla fatturazione elettronica, alla mobilità in deroga e alla CIGS.
Il Decreto Legge 23 Ottobre 2018 n. 119 (cosiddetto Decreto Fiscale) convertito nella Legge 17 Dicembre 2018 n. 136 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 Dicembre 2018) è formato da due titoli. Il primo titolo, composto da tre specifici capi, è finalizzato al miglioramento dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, oltre che al potenziamento dei processi di analisi del rischio e controllo preventivo dei fenomeni evasivi. Ciò consentirà all’Agenzia delle Entrate sia di intervenire in fase predichiarativa con strumenti d’impulso alla compliance, sia di proseguire la spinta alla digitalizzazione del Paese.
Il primo capo è dedicato alla pacificazione fiscale e, in particolar modo, alla definizione agevolata dei processi verbali di contestazione, degli avvisi di accertamento, degli inviti al contraddittorio e degli atti di adesione. Inoltre, vengono previste: una nuova definizione dei carichi affidati all’agente di riscossione (cosiddetta rottamazione ter), una definizione delle controversie tributarie in essere e la possibilità per i contribuenti di sanare alcune irregolarità formali.
Il secondo capo introduce ulteriori disposizioni sulla fattura elettronica e conseguenti semplificazioni fiscali e contabili anche con riferimento alle modalità di detrazione dell’IVA. Inoltre vengono introdotte delle novità in merito alla digitalizzazione del processo tributario.
Il terzo e ultimo capo è volto a completare la facilitazione del processo di certificazione fiscale avviato con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica finalizzato al superamento di alcuni adempimenti in vigore ancora oggi sulla base di disposizioni introdotte negli anni Settanta del secolo scorso.
Infine, nel titolo II, rubricato “disposizioni finanziarie urgenti” vengono introdotte novità riguardanti la promozione delle politiche per la famiglia, il contrasto del caporalato, la CIGS e la mobilità in deroga oltre ad alcune modifiche al cosiddetto Codice del Terzo Settore.
Ecco allora quali sono le principali misure previste dal Decreto Fiscale dopo la conversione in legge (qui il testo coordinato del Decreto 119/2018 con la relativa Legge di conversione 136/2018) e approfondite dalla Circolare 1/2019 della Fondazione Studi.
Pacificazione fiscale (artt. 1-9bis)
Sono diverse le misure comprese nell’articolato capo sulla pacificazione fiscale:
- cancellazione dei debiti fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;
- rottamazione ter delle cartelle esattoriali: tali cartelle potranno essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori, e la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio;
- definizione agevolata delle controversie tributarie che hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
Fatturazione elettronica (artt. 10-15bis)
L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica viene confermato dal primo gennaio 2019, anche se le sanzioni vengono escluse per i primi sei mesi, mentre sono ridotte al 20% per il terzo trimestre del 2019. Sono inoltre esonerate dalla fatturazione elettronica tra privati le partite Iva che applicano il regime di vantaggio o forfettario, gli agricoltori in regime speciale, le imprese in caso in cessione di beni e servizi nei confronti di soggetti non residenti, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Il Decreto Fiscale e la correlata Legge di conversione introducono anche l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e la conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle entrate.
Tale obbligo entra in vigore:
- dal 1 Luglio 2019 per soggetti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000mila euro;
- a partire dal 1 Gennaio 2020 anche per tutti gli altri;
Dal 2020 partirà anche la precompilata per le liquidazioni trimestrali e per la dichiarazione annuale Iva.
Oltre ad alcune disposizioni sulla Giustizia Digitale (artt. 16-16septies) il Titolo II del Provvedimento (dedicato a Disposizioni Finanziarie urgenti e Disposizioni in materia sanitaria) introduce le seguenti altre misure.
Nuovo fondo per edilizia, strade e dissesto
La legge stanzia 735 milioni di euro per l’anno 2018 a favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e istituisce un Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre di quest’anno.
Il nuovo Fondo, con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finanzierà investimenti nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.
Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019, individueranno gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto dei fondi, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo e di monitoraggio delle risorse assegnate.
Banda ultralarga
Confermate anche le misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga attraverso la creazione di una rete unica Tim-Open Fiber. L’Agcom potrà indicare uno schema di eventuale
“aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale, per massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga” e, in caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, determinerà gli adeguati “meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito”.
Bonus bebè
Previsti anche 204 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la proroga del bonus bebè.
L’assegno è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, e in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’importo del bonus è aumentato del 20%.
Disposizioni in materia di CIGS e mobilità in deroga
Gli artt. 25, 25bis e 25 ter introducono le seguenti nuove disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e mobilità in deroga:
- Il Decreto Fiscale modifica l’art.22-bis del D.Lgs. 148/2015 che consente, per il biennio 2018-2019, alle imprese con più di 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). Più specificamente l’art. 25 del DL 119/2018 sopprime il limite minimo dimensionale dell’organico dell’impresa (101 unità) e quindi estende, sempre per il solo biennio 2018-2019, e sempre ferme restanto le altre condizioni, a tutte le imprese la possibilità di concessione di una proroga della CIGS, in casi di riorganizzazione e crisi aziendale, oltre i limiti massimi previsti dalla normativa generale;
- Viene inoltre concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà fino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo collettivo (previsto dal c. 5, art. 21 D. Lgs. 148/2015) e si realizzino specifiche condizioni (previsto dal c. 2, art. 21 D. Lgs. 148/2015);
- Per le sole aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e Gela, le disposizioni sulla possibilità di concessione di un trattamento di mobilità in deroga possano applicarsi anche a quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga (oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei due suddetti trattamenti alla data del 1 Gennaio 2017). La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate da un apposito piano regionale.
- L’art. 25-Ter del Decreto Fiscale amplia la platea dei lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga. Nello specifico ne potranno beneficiare:
- i lavoratori già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018.
Il trattamento viene concesso per 12 mesi a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate con apposito piano regionale. È previsto inoltre che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Tassazione sulle rimesse all’estero
La legge istituisce inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un’imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all’Unione europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.
L’imposta, dovuta in misura pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata a partire da un importo minimo di 10 euro, verrà disciplinata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione con uno o più provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sentita la Banca d’Italia.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 8 Gennaio 2019 13:53