(contenuto a cura di Anna Calabrò)
Tra le varie misure a favore delle imprese, previste dalla Legge di Stabilità 2017, il Bonus assunzioni Sud 2017, confermato anche con l’emanazione del decreto del 21 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, offre alle imprese situate nelle regioni italiane più svantaggiate di beneficiare dello sgravio contributivo totale (per un anno) per l’assunzione di nuovo personale.
Territori beneficiari del Bonus assunzioni Sud 2017
L’agevolazione è prevista per le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, messe in atto dalle sole aziende presenti in una delle seguenti regioni:
- regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna;
Sono ammesse alla fruizione del Bonus assunzioni Sud 2017 le aziende con sede legale in una delle regioni sopraelencate e anche le aziende con una sola unità produttiva, presso la quale il lavoratore assunto con l’incentivo presterà la propria attività.
Proprio per questo nel contratto di lavoro dovrà essere ben specificata la sede di lavoro presso la quale verrà effettuata l’assunzione, dal momento che sarà possibile usufruire dell’esonero contributivo in base a questa specifica. Ai fini della fruizione del beneficio non viene considerata la residenza della persona da assumere che può, quindi, essere anche di una regione diversa.
Qualora, durante il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro dovesse essere modificato e trasferito al di fuori delle regioni indicate, l’incentivo non spetterà più a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
Tipologie di assunzioni incentivate
Lo sgravio contributivo del Bonus Sud 2017 è assegnato per assunzioni con:
- contratto subordinato a tempo indeterminato;
- contratto di apprendistato professionalizzante (è sempre un contratto a tempo indeterminato);
- trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato;
- l’incentivo è fruibile anche per il socio lavoratore di cooperativa, assunto con contratto di lavoro subordinato;
Sono ammessi anche contratti (tra quelli elencati sopra) a tempo parziale: in questo caso l’incentivo dovrà essere proporzionalmente ridotto rispetto al tempo pieno.
Sono, invece, esclusi dalla fruizione del bonus soggetti e imprese che assumono personale domestico e per lavoro accessorio (per i quali sono utilizzabili i voucher).
Lavoratori destinatari dell’incentivo
L’incentivo è assegnato ai datori di lavoro che assumono persone disoccupate* in possesso delle seguenti caratteristiche:
- giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni (e 364 giorni);
- lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**;
Non sono considerati soggetti destinatari dell’agevolazione i lavoratori che dovrebbero comunque essere obbligatoriamente assunti dall’azienda per motivi di legge (ad esempio, i lavoratori di un’azienda obbligata da un verbale ispettivo perché il lavoratore prestava attività lavorativa “in nero”) o di contratto collettivo (ad esempio i lavoratori ai quali spetta il diritto di precedenza).
Per usufruire dell’incentivo, inoltre, l’azienda non deve aver intrattenuto con lo stesso lavoratore (per il quale viene assegnato il bonus) un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi.
* = ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015 sono considerati disoccupati “ i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica all’ANPAL (abbr.), la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. I requisiti necessari sono quindi due: 1) essere privi di impiego; 2) dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o a misure di politica attiva del lavoro (D.I.D.)
** = “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa di lavoro subordinato di almeno sei mesi (il rapporto a tempo determinato fino a sei mesi sospende lo status di disoccupato) ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo per imposizione fiscale (oggi € 4.800)
Importo dell’incentivo, autorizzazione e limiti di spesa
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per ciascun lavoratore assunto.
Il Decreto Ministeriale non specifica la durata dell’incentivo, si presume, quindi che sia attivato, in via sperimentale, per un solo anno (il solo 2017). La fruizione dell’incentivo è comunque sottoposta ad autorizzazione dell’INPS e avviene nei limiti delle risorse disponibili, sarà, quindi, la stessa INPS ad indicare la misura e la durata del beneficio.
In caso di assunzioni part-time anche il massimale di 8.060 euro viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla riduzione dell’orario.
L’incentivo, ad eccezione dell’agevolazione prevista per l’apprendistato, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare è opportuno, quindi, affrettarsi a presentare la domanda.
Compatibilità con la normativa del diritto Europeo
L’esonero contributivo dovrà rispettare le regole Europee in materia di aiuti di stato (Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013) relativo all’applicazione del regime “de minimis”.
Lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto (articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014), conformemente a quanto previsto. Restano, comunque, fuori dalla verifica sull’incremento occupazionale netto, quelle riduzioni del personale avvenute nei 12 mesi antecedenti l’assunzione del lavoratore, qualora vi sia una delle seguenti motivazioni:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa;
Risorse finanziarie disponibili
L’ammontare delle risorse, poste a disposizione della nuova agevolazione contributiva, è pari a 530 milioni di euro, così suddivise:
- 500 milioni destinati alle aziende che assumono lavoratori nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- 30 milioni destinati alle aziende che assumono lavoratori nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 4 Dicembre 2017 9:57