Con il Decreto Direttoriale n. 3 del 16 Gennaio 2019, pubblicato sulla 4a Serie Speciale n. 8 del 29 gennaio 2019 della Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali segnala la “indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro – anno 2019”.
Data e luogo delle prove d’esame per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro (Art. 3)
Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane presso le sedi indicate sotto (vedi paragrafo successivo), a partire dalle ore 8:30, nelle seguenti giornate:
- 4 settembre 2019: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
- 5 settembre 2019: prova teorico-pratica di diritto tributario;
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezione «Avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli stessi.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido, per accedere alle sedi stesse.
Sedi d’esame (Art. 1)
Gli esami per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro dell’anno 2019 si terranno presso:
- gli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste;
- la Regione Sicilia – Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative;
- la Provincia autonoma di Bolzano – ufficio tutela sociale del lavoro;
- la Provincia autonoma di Trento – servizio lavoro;
Gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvederanno, con appositi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici e assicureranno, altresì, le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami.
Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d’esame (Art. 2)
L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.
Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica su temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
- diritto del lavoro;
- legislazione sociale;
- diritto tributario;
- elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio;
Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.
Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione (Art. 4)
La domanda di ammissione all’esame di Stato, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00), redatta secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1), deve essere sottoscritta dal candidato e presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 16 luglio 2019 agli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia – Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative e presso le Province autonome di Bolzano – ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento – servizio lavoro.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il medesimo termine del 16 luglio 2019. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.
Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:
- cognome e nome, luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica;
- recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell’indirizzo.
- di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a -bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.
- di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Consiglio universitario nazionale (CUN):
- diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
- laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:
- classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;
- classe L-16: Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
- classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
- classe L-33: Scienze economiche;
- classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali.
- Laurea magistrale appartenente a:
- classe LM-56: Scienze dell’economia;
- classe LM-62: Scienze della politica;
- classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;
- classe LM-77: Scienze economico-aziendali;
- classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;
- di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all’esame:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58 dovuta ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T);
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 489 del codice penale.
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ausili ed altre esigenze per le prove d’esame (Art. 5)
I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con l’indicazione del tipo di supporto richiesto.
Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
Valutazione dei candidati (Art. 6)
Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale.
Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l’intera commissione esaminatrice.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 8 Febbraio 2019 12:38