Esami di abilitazione a Consulente del lavoro 2018: pubblicato il bando
Sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 9 anno 159°, di martedì 30 gennaio 2018 è stato pubblicato il bando per gli esami di abilitazione a Consulente del Lavoro, per il 2018.
Dell’indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, per l’anno 2018, si dà conto nell’apposito Decreto del 30 Gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenuto nel numero della Gazzetta Ufficiale richiamato sopra e corredato degli allegati necessari per la presentazione della domanda.
L’Art. 1 del provvedimento richiama le principali norme di riferimento, chiarendo che la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro è indetta ai sensi dell’art. 3 della L. 12/1979 e che le prove avranno luogo:
- nelle sedi degli Ispettorati Interrregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli;
- presso le sedi degli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste;
- presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento dei servizi e delle attività formative della Regione Sicilia;
- presso l’Ufficio tutela sociale del lavoro di Bolzano;
- presso il Servizio Lavoro della provincia di Trento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allo scopo di assicurare lo svolgimento delle prove d’esame a livello territoriale, si avvale degli Uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i cui funzionari contribuiranno anche alla costituzione delle commissioni esaminatrici.
Contenuti e svolgimento delle prove d’esame per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro nel 2018
L’esame per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.
Le due prove scritte consistono rispettivamente nello svolgimento di un tema in materia di diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica su temi di diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato 7 ore dal momento della dettatura; i candidati potranno utilizzare i dizionari e consultare testi di legge non commentati, autorizzati dalla commissione esaminatrice.
La prova orale verterà, invece, sulle seguenti materie:
- diritto del lavoro;
- legislazione sociale;
- diritto tributario;
- elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- nozioni generali di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
Domanda di ammissione e requisiti per la partecipazione
La domanda di ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 euro, deve essere:
- redatta secondo il fac-simile allegato al presente decreto;
- sottoscritta dal candidato e presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 16 luglio 2018 agli Ispettorati del lavoro competenti sul territorio, o sugli uffici (menzionati sopra) che svolgono ruolo di sede degli esami.
Per la validità delle domande spedite a mezzo raccomandata A/R fa fede la data di invio che deve essere anteriore o coincidente con quella del 16 luglio 2018; a tal fine faranno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione o nella Provincia autonoma di residenza anagrafica, pena l’esclusione o la nullità della prova.
Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:
- nome, cognome, luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica;
- recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’indicazione esatta del codice di avviamento postale, del recapito telefonico e l’eventuale indirizzo PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare ogni variazione di residenza, di recapito telefonico o dell’indirizzo. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;
- di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale, in possesso di permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo.
Il candidato che presenta domanda di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro nel 2018 dovrà dichiarare e dimostrare il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa inerente (c. 2 dell’art. 3 della L. 12/1979 e parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato dal Consiglio Universitario Nazionale del MIUR), ovvero:
- Diploma di Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, in Scienze economiche e commerciali o in Scienze Politiche o diploma universitario o Laurea Triennale in Consulenza del Lavoro;
- Laurea Triennale o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale tra quelle appartenenti alle classi di concorso indicate nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 del CUN, ovvero:
- Classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;
- Classe L-16: Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
- Classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
- Classe L-33: Scienze economiche;
- Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- Laurea magistrale appartenente alle seguenti classi di concorso:
- Classe LM-56: Scienze dell’economia;
- Classe LM-62: Scienze della politica;
- Classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;
- Classe LM-77: Scienze economico-aziendali;
- Classe LMG-01 delle lauree magistrali in Giurisprudenza;
I titoli di studio equipollenti di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, nonchéle corrispondenze individuate nel decreto del MIUR n. 386 del 26 luglio 2007 in relazione alle classi di cui al già richiamato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012;
Oltre alle ipotesi descritte sopra, sono ammessi coloro che abbiamo già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo da parte del CUN cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del già richiamato parere del CUN, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano coseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in Sociologia e di laurea (CL 14) in Scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.
I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l’accesso al tirocinio.
I candidati che presenteranno domanda di ammissione all’esame 2018 per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, dovranno infine dichiarare e dimostrare di:
- essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all’esame:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
- ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58 dovuta ai sensi dell’art.4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del DPCM 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al D. Lgs. 237/1997 (codice tributo 729 T);
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e dell’art. 49 del Codice Penale.
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli artt. 71 e 75 del DPR 445/2000.
Ausili, esigenze supplementari e modalità di valutazione delle prove d’esame
I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992. Questa condizione deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, indicando il tipo di supporto richiesto.
Alla candidata che necessiti di un periodo per l’allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Questa esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale.
Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materia della prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti dell’intera commissione giudicatrice.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.