Aziende destinatarie di CIG in deroga (art 22 DL 18/2020): chiarimento del Presidente

Una Nota del Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine, Giuseppe D’Angelo, offre un indispensabile chiarimento sulle aziende destinatarie di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (ex articolo 22 del Decreto Legge del 17 Marzo 2020, numero 18, cosiddetto Decreto Cura Italia).

L’articolo 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18 al comma 1 dell’art. 1, prevede il trattamento della CIG in deroga per tutti quei datori di lavoro del settore privato per i quali non si applichino le tutele (obbligatorie) previste dal D. Lgs. 148/2015, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Detto accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Analizziamo pertanto le aziende e, in particolare, i lavoratori dipendenti privi di tutela di sostegno al reddito di cui al precitato Decreto Legislativo 148/2015, in relazione agli ammortizzatori sociali riferiti alla Cigs, Cigo, FIS e Assegno ordinario. Si tratta quindi di lavoratori dipendenti NON rientranti nei seguenti settori di attività e per i quali ricorrono gli obblighi contributivi seguenti:

  • CIGS (art. 20 D. Lgs. 148/2015), per le imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti:
    • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
    • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
    • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
    • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
    • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
    • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi. Rientrano nel campo di applicazione anche le imprese cooperative e loro consorzi che manipolano prodotti agricoli: il concetto di trasformazione include, infatti, anche la manipolazione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 09 novembre 2015, n. 30);
    • imprese di vigilanza.
  • CIGS (art. 20 D. Lgs. 148/2015), per le imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
    • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 09 novembre 2015, n. 30);
    • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
  • CIGO (art. 10 D. Lgs. 148/2015), per le imprese appartenenti ai seguenti settori di attività indipendente dal numero dei dipendenti occupati:
    • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
    • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
    • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
    • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
    • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
    • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
    • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
    • imprese addette all’armamento ferroviario;
    • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
    • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
    • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
    • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Al di fuori dei suddetti settori di attività, rientrano tutte le aziende per le quali ricorre l’obbligo contributivo ai fini dell’iscrizione dei fondi di solidarietà bilaterale (art. 26 D.Lgs. 148/2015), ovvero in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (tenuto conto della media del semestre precedente). Tali fondi confluiscono all’INPS se non si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 entro il 31/12/2015.
Rientrano, altresì, in alternativa ai suddetti fondi e per i quali ricorre l’obbligo contributivo per via delle suddette dimensioni occupazionali tutte le aziende appartenenti ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro (ex art. 27 D.Lgs. 148/2015).
Pertanto, in via residuale ed in particolare, sono esclusi dalla tutela degli ammortizzatori sociali ex D.Lgs. 148/2015 tutti quei lavoratori appartenenti ai settori diversi da quelli rientranti nella tutela (obbligatoria) della Cigo (art. 10 D.Lgs. 148/2015) dipendenti di aziende che occupano mediamente fino a cinque lavoratori, ivi inclusi i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro.
Alla luce delle su esposte considerazioni, pertanto, sono escluse dall’applicazione delle norme sulla Cassa integrazione guadagni (art. 3, D.Lgs. CPS 12 agosto 1947, n. 869, ancora in vigore per la mancata abrogazione ex art.47 D.Lgs. 148/2015):

  1. le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento;
  2. le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
  3. le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea;
  4. le imprese di spettacoli;
  5. gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
  6. le imprese artigiane; le cooperative di trasporto facchinaggio, portabagagli, e simili;
  7. le imprese industriali esercenti impianti di trasporto e risalita a fune (art. 2, co. 9 D.L. n. 510/1996; Inps, circolare n. 188/1995);
  8. le imprese agricole;
  9. le aziende di credito, assicurazioni e servizi tributari;
  10. le compagnie ed i gruppi portuali;
  11. le imprese ferro-tramviarie esercenti autoservizi integrativi del trasporto su rotaia nei limiti della concessione in atto o esercenti autoservizi sostitutivi in tutto o in parte del trasporto su rotaia;
  12. le agenzie di somministrazione, in qualità di datore di lavoro formale del somministrato ed in quanto provvede direttamente all’erogazione ai lavoratori del trattamento economico e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (Inps, circolare n. 41/2006).

Deve quindi desumersi riguardo ai fondi di solidarietà alternativi (ex art. 27 D. Lgs. 148/2015), come l’obbligatorietà contributiva nasca dall’adesione agli stessi con espresso riferimento al modello di cui all’art.26 comma 6 del medesimo Decreto, che impone tale obbligo alle imprese artigiane che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Ne consegue che, per le imprese artigiane con meno di sei dipendenti, l’obbligo contributivo nei riguardi dei fondi alternativi ex art. 27 D.Lgs. 148/2015 che, nel caso in specie risponde ai Fondi del settore artigiano (EBNA, ecc.) sorge al verificarsi dell’adesione del datore di lavoro all’associazione datoriale firmataria del CCNL applicato dallo stesso, attesa la natura contrattuale e non legale dei fondi in questione.

Di talché, ad avviso dello scrivente, rientrano nella CIG in deroga anche le imprese artigiane con meno di sei dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della CIGO (come sopra meglio precisato) ad una delle seguenti condizioni:

  • non siano iscritti all’associazione datoriale del CCNL applicato;
  • non abbiamo dato adesione all’EBNA


Purtroppo, l’INPS con la sua ultima circolare in materia (n. 47 del 28/03/2020), nel trattare peraltro un aspetto non di sua competenza in quanto avrebbe dovuto solo occuparsi delle gestioni di sua diretta gestione (CIGO e FIS), con un’interpretazione illegittima ed apodittica, al punto d.1.2), rammenta che

“la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga”.

La suddetta interpretazione è palesemente infondata e illegittima anche e soprattutto per via delle finalità sottese al finanziamento degli 80 milioni di euro previsti dal comma 6 dell’art. 19 del DL 17 marzo 2020, n. 18.
Infatti, le predette finalità sono chiaramente sottese a finanziare sia la differenza tra il 50% – prevista negli statuti dei fondi in caso di erogazione degli ammortizzatori sociali – con l’80% prevista dal comma 1 dell’art.19 del DL sopra citato, sia alla corresponsione anche ai lavoratori dipendenti con meno di 90 gg. di anzianità ecc., riservato alle aziende artigiane con più di 5 dipendenti.