Si legge in un articolo pubblicato nel sito dei Consulenti del lavoro che Il Tribunale civile di Viterbo con due distine ordinanze, datate 1° luglio 2020, stravolgendo le regole vigenti in materia, ha disposto che l’Inps è tenuto al pagamento delle somme spettanti per la CIG in deroga per emergenza epidemiologica Covid-19 in favore di aziende artigiane. Il primo caso riguardava un’impresa del settore grafico che, in conseguenza della sospensione della propria attività, aveva presentato alla Regione Lazio domanda di concessione del trattamento per quattro dipendenti. La Regione, verificata la regolarità della domanda, con propria determina n. 5048 del 29 aprile 2020, ha autorizzato e trasmesso la procedura all’Inps per il pagamento. L’Istituto, però, ha deciso di non dar seguito alla richiesta motivando che la prestazione dovesse essere a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato, pur essendo l’azienda al di sotto dei sei dipendenti. La stessa, inoltre, non risultava neppure iscritta a fondi di solidarietà dell’artigianato. Il secondo, invece, era relativo a una conceria, azienda pertanto priva di CCNL artigiano di settore, che aveva anch’essa presentato alla medesima Regione domanda di concessione del trattamento di Cigd, di cui all’art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per la durata di 9 settimane per i due dipendenti dichiarando di non fruire di CIGO,CIGS, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale o altri ammortizzatori sociali. Anche in questo caso, dopo l’autorizzazione della Regione Lazio e il diniego dell’Inps a procedere con il pagamento, il giudice del lavoro ha stabilito che era in capo all’Istituto pagare le somme spettanti per l’ammortizzatore.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 1 Luglio 2020 17:57