Con l’Approfondimento del 3 Gennaio 2020 la Fondazione Studi chiarisce il tema del principio di cassa allargato nel reddito di lavoro dipendente e assimilato.
L’art. 51, comma 1 del D.P.R. 917/86 TUIR prevede che
“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Sulla base di quanto disposto dal citato art. 51 si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti ai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. Tale disposizione costituisce una semplice deroga al principio che retribuzione e compensi sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente pagati e corrisposti. Pertanto, non costituisce un termine entro cui deve essere effettuato un adempimento o un versamento di imposte e/o contributi nei confronti di qualcuno, né a favore dell’Amministrazione finanziaria e neppure ad un privato a fronte di una prestazione, ad esempio il lavoratore. Dunque non è applicabile l’art. 1187 c.c. nella parte in cui prevede la proroga del termine che scade in giorno festivo.
Dello stesso avviso è l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 che, nella parte in cui si citano gli adempimenti di fine anno del sostituto d’imposta, così recita
“con riferimento alla data del 12 gennaio, prevista dall’art.48, comma 1, (ora art. 51, comma 1) del Tuir, si precisa inoltre che la stessa non concretizza un termine di prescrizione. Pertanto, in relazione a tale data non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 2963 del codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo”.
Il suddetto principio di cassa allargato si applica anche ai redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali ad esempio, i compensi agli amministratori. Lo stesso principio non vale per la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del Tuir e nemmeno nei confronti dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014 e ss. mm.
Pertanto, sia ai fini della percezione e quindi, della corretta certificazione, contenente l’ammontare delle somme e dei valori percepiti nel periodo d’imposta da lavoratori dipendenti oppure assimilati, delle somme corrisposte a lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di competenza dell’anno 2019, sarà necessario provvedere al pagamento entro e non oltre il 12 gennaio 2020, in base al principio della cosiddetta “cassa allargato”.
Specularmente ai dipendenti e collaboratori il reddito confluirebbe nell’anno successivo con tutte le variabili relative ai conguagli e al godimento di agevolazioni etc. Da ultimo, si ritiene utile precisare che per i pagamenti effettuati tramite bonifici la data utile è il giorno in cui il percettore entra nella disponibilità delle somme di denaro. Mentre per gli assegni fa fede la data di emissione dello stesso.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 3 Febbraio 2020 12:23