Con l’Approfondimento del 21 Aprile 2020 la Fondazione Studi illustra e chiarisce il cosiddetto Decreto Liquidità ( DL 23/2020), i beneficiari delle misure e le condizioni per la sospensione.
L’art. 18, recante “Sospensione di versamenti tributari e contributivi”, del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23, cosiddetto “Decreto Liquidità” è analizzato anche alla luce di quanto integrato dalla circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il documento mira a chiarire i soggetti interessati dal provvedimento, l’ambito applicativo e le condizioni necessarie al godimento della misura, sintetizzando schematicamente i criteri stabiliti e definendo alcune criticità emerse dall’interpretazione degli stessi.
Ambito applicativo
L’art. 18 del D.L. n. 23/2020, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o dai limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente (come invece previsto in precedenza dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,) la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subìto una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.
La norma è diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Soggetti interessati
Alla sospensione sono interessati tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 23/2020 e che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Invece, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 23, la sospensione opera solamente nel caso in cui abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Inoltre, la sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subìto rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Requisito oggettivo: contrazione del fatturato
In base al tenore letterale della norma, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del:
- mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (in relazione ai versamenti da eseguire a maggio 2020).
Per quanto riguarda i parametri relativi al dato del fatturato riferito ai mesi di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019, come riferimento va presa la data di effettuazione dell’operazione che:
- per le fatture immediate e i corrispettivi, si tratta rispettivamente della data della fattura e della data del corrispettivo giornaliero;
- per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Altri contenuti dell’Approfondimento del 21 Aprile 2020 della Fondazione Studi
- Criticità emerse su:
- Contribuenti trimestrali IVA
- Contribuenti forfettari ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014
- Imprese agricole
- Attività per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione
- Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 Marzo 2019
- Enti non commerciali
- Nuova scadenza a seguito della sospensione del pagamento ed eventuale rateizzazione
- Adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall’Articolo 17/Bis del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, numero 241
- Misure di maggior favore
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 24 Aprile 2020 18:08