Con l’Approfondimento del 14 Febbraio 2020, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina la possibilità di incrementare le posizioni dei lavoratori presso le forme di previdenza complementare destinandovi le quote di TFR pregresso che, dal 2007, fossero state accantonate presso il Fondo di Tesoreria Inps.
Una possibilità sulla quale incidono i chiarimenti pervenuti dall’Istituto con il messaggio n. 413/2020, che hanno fornito risposta a un interrogativo già formulato apertamente nel maggio 2014 dalla COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e in seguito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nel corso della seduta del tavolo tecnico con l’Istituto del 14 febbraio 2018, i cui esiti sono stati resi noti in un report del 5 marzo 2018.
Nell’Approfondimento gli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si soffermano prima di tutto sulle principali caratteristiche del Fondo di Tesoreria Inps e sulle logiche di accumulo e trasferimento presso le forme di previdenza complementare. Nella seconda parte del documento, dato il quadro normativo in vigore, viene invece esaminata nel dettaglio la relativa interpretazione fornita dall’Istituto previdenziale.
Il messaggio 413/2020 di INPS sul conferimento del TFR pregresso ai fondi di previdenza complementare
I chiarimenti pervenuti dall’Inps con il messaggio 413/2020 hanno fornito risposta a un interrogativo formulato apertamente prima dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, COVIP, nel maggio 2014, e poi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nel corso della seduta del tavolo tecnico con l’Istituto del 14 febbraio 2018, i cui esiti sono stati resi noti in un report pubblicato il 5 marzo 2018.
L’Inps ha di fatto negato la possibilità di incrementare le posizioni dei lavoratori presso le forme di previdenza complementare destinandovi le quote di TFR pregresso che, dal 2007, fossero state accantonate presso il Fondo di Tesoreria dell’Istituto. Questa posizione, tuttavia, non appare perfettamente in linea con la ratio del legislatore che consente, in qualsiasi momento, a chi non avesse scelto un fondo pensione per destinarvi il proprio TFR, di modificare la destinazione ‘aziendale’ e la successiva destinazione del TFR maturando.
L’interpretazione dell’Istituto chiude alla possibilità di destinare anche il TFR pregresso giacente presso il Fondo di Tesoreria in quanto ormai indisponibile al lavoratore e al datore di lavoro. Ai fini dell’analisi, può essere utile ripercorrere le principali caratteristiche del suddetto Fondo e le logiche di accumulo e trasferimento presso le forme di previdenza complementare.
Fondo di tesoreria INPS
L’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 2007, il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione. Il Fondo è gestito, per conto dello Stato, dall’Inps su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato (Fondo di Tesoreria Inps) ed è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Obbligati al versamento del contributo, come noto, sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti. Per effetto delle previsioni della norma in esame, peraltro, si rammenta che l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all’Istituto previdenziale, viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta dal datore di lavoro.
In ordine all’obbligo contributivo in questione, il decreto interministeriale ex art. 1, c. 757, della legge n. 296/2006 ha inoltre disposto che:
- nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria Inps in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono, a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
- in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva;
- in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.
Altri contenuti dell’Approfondimento 14/2/2020 della Fondazione Studi
- Previdenza complementare e modalità di adesione;
- Il trasferimento di quote di TFR pregresse accantonate al fondo.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 17 Febbraio 2020 17:20