L’Approfondimento dell’8 Giugno 2018, recentemente emanato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, fornisce utili chiarimenti riguardo alle modalità di applicazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni che, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, entrerà in vigore dal 1 Luglio prossimo venturo.
Il mese prossimo, dunque, scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1, co. 910-915 L.27.12.2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018). Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:
- sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €;
- sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l’entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Contratti interessati dalla Tracciabilità dei pagamenti
L’ambito di applicazione della norma è definito dal comma 912, che rende la tracciabilità dei pagamenti obbligatoria in caso di:
- rapporti di lavoro subordinato;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001;
L’applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista “indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto”. Pertanto, rientrano nell’applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, ad esempio:
- i contratti a tempo determinato;
- a tempo parziale;
- di apprendistato;
- di lavoro intermittente;
La Fondazione Studi avanza, poi, alcune riflessioni circa l’applicazione della norma ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ai rapporti di lavoro con i soci di cooperativa, per concludere che l’interpretazione letterale della norma porterebbe ad un campo di applicazione più ampio di quello previsto per i contratti stipulati dalla generalità dei datori di lavoro e committenti, giungendo a ricomprendervi ogni altro rapporto di lavoro, anche autonomo, diverso da quello
coordinato e continuativo.
Su questo punto la Fondazione Studi auspica un chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, così come specificato dal comma 913 dell’art.1 della Legge n. 205/2017, i rapporti di lavoro:
- instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
- domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale, poiché non rientranti tra i contratti espressamente riconducibili a quelli richiamati al comma 912 dell’art.1 della Legge n. 205/2017.
Modalità di pagamento, Libro unico del lavoro e sanzioni
I successivi paragrafi dell’Approfondimento dell’8 Giugno 2018 della Fondazione Studi, dedicato alla tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, chiariscono le modalità di pagamento che saranno ritenute valide dal 1 Luglio prossimo (bonifico, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale, emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore), l’orientamento della normativa riguardo agli anticipi di cassa (esclusi dall’obbligo di tracciabilità), gli adempimenti previsti in relazione al prospetto paga e al Libro Unico del Lavoro e le sanzioni previste per la mancata applicazione della norma.
Infine l’Approfondimento chiarisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Allegati e modulistica
L’Approfondimento dell’8 Giugno 2018 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dedicato alla tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni è corredato da utili Tabelle riepilogative dedicate a:
- Rapporti di lavoro coinvolti ed esclusioni;
- Modalità di pagamento ammesse;
- Tipologie di somme e relativi obblighi di tracciabilità;
Infine, è presente un modulo che il professionista può consegnare alle imprese clienti, per comunicare ai rispettivi lavoratori le modalità di pagamento adottate dal 1 Luglio 2018.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 12 Giugno 2018 7:20