La Legge di Bilancio 2019 (art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 attraverso i commi 9, 10 e 11) ha introdotto delle importanti modifiche riguardo alla disciplina del regime forfettario (cc. 54-89 art. L. 190/2014) che determineranno il passaggio di molti professionisti a questo regime, vista la convenienza dello stesso, e la presenza di professionisti che sono allo stesso tempo datori di lavoro: per questo è importante comprendere quali sono i principali adempimenti per questa categoria.
La Legge di Bilancio 2019 modifica in particolare il comma 54 dell’art. 1 della Legge 190/2014 prevedendo che i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a partire dal 1° gennaio 2019, possono accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
È importante sottolineare che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario, non devono essere rilevati gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
La nuova disciplina presenta una sostanziale differenza rispetto a quella in vigore precedentemente. Sono stati eliminati tutti i requisiti previsti dal sopracitato comma 54, che rappresentavano la condizione necessaria ai fini dell’accesso al regime agevolato sino al periodo di imposta 2018, ivi compresi i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti (fissati tra 25.000 e 50.000 euro), differenziati sulla base del codice ATECO e riportati nell’allegato 4 della legge 190/2014 (ora sostituito dall’allegato 2 della legge n. 145/2018), mantenendo un unico requisito relativo al non superamento del limite dei 65.000 euro di compensi/ricavi conseguiti nell’anno precedente oppure se si ritiene di non superarli nel corso del primo anno nel caso di inizio attività, fermo restando il limite di partecipazione di società e imprese familiari.
A seguito delle sopracitate modifiche, apportante in particolare al comma 54 della legge n.190/2014, assume grande rilevanza il fatto che, diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, non è più ritenuto motivo di esclusione dal regime agevolato l’aver sostenuto spese per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori.
Tale modifica, che ha ampliato in questo modo la platea dei soggetti coinvolti, necessita di alcune valutazioni circa il comportamento che dovrà essere tenuto da quei datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente.
A tal proposito il comma 69 dell’art. 1 legge n. 190/2014, espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta affermando che: “Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.
Con tale dettato normativo il legislatore ha inteso specificare che il contribuente forfettario, che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta, come nel caso dei lavoratori dipendenti, non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto in luogo di altri in quanto non assume la veste di sostituto d’imposta per espressa previsione normativa.
Pertanto, le eventuali buste paga riguardanti i lavoratori che prestino la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfettari, dovranno indicare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali. Si ritiene, invece, necessario un tempestivo chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria per ciò che concerne le addizionali 2018, che sono versate a rate nel 2019, allo scopo di chiarire se resta in capo al datore di lavoro forfettario l’onere del prelievo di tali somme.
In merito a tale tematica si evidenzia che per il datore di lavoro forfettario è altresì previsto un determinato obbligo informativo. Questi dovrà comunque riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto. In particolare, dovranno compilare il quadro RS dell’Unico.
A tal fine, compileranno i righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, sarà necessario compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Un altro aspetto rilevante è quello relativo alla dichiarazione da rilasciare al lavoratore con i dati del reddito corrisposto anche se non tassato. In merito a tale fattispecie la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, in risposta all’interpello n. 954-881 del 27 luglio 2017, ha affermato che, poiché la Certificazione Unica ha la funzione di certificare anche i dati assistenziali e previdenziali, i contribuenti che applicano il regime forfettario e hanno lavoratori subordinati sono tenuti a compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali e ad inviare la CU. Si ritiene, pertanto, che i contribuenti in regime forfettario dovranno compilare la Certificazione Unica per la sola sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali, mentre non dovranno compilare ed inviare il modello 770. Al lavoratore, invece, sarà consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso dei lavoratori domestici.
Resterà, dunque, in capo al lavoratore l’onere di presentare il propri modello della dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito nel corso dell’anno fiscale competente.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 13 Febbraio 2019 10:50