Approfondimento 7/5/2018 Fondazione Studi: gli obblighi antiriciclaggio
L’approfondimento 7/5/2018 della Fondazione Studi illustra le modifiche che il Decreto Legislativo n. 90/2017, dedicato alla normativa antiriciclaggio, ha apportato al Titolo II del D. Lgs. n. 231/2007 abrogando di fatto, per i professionisti, compresi i Consulenti del Lavoro, gli obblighi di registrazione dapprima previsti dal Capo II, articoli da 36 a 40, del citato Decreto Legislativo.
In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 90/2017, è venuto meno l’obbligo per il professionista di istituire e tenere aggiornato un Registro della Clientela a fini Antiriciclaggio (cosiddetto Registro Antiriciclaggio).
Pertanto, a partire dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo, i Consulenti del Lavoro non sono più soggetti all’obbligo di gestione del Registro della Clientela né, conseguentemente, possono essere sanzionati per la mancata istituzione e/o la non corretta tenuta dello stesso.
Per quanto riguarda, invece, le violazioni relative alla mancata istituzione e tenuta del Registro Antiriciclaggio commesse antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 90/2017, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, l’art. 69 del D. Lgs. 231/2007 chiarisce che, per effetto della successione delle leggi nel tempo, nessuno può essere sanzionato per un fatto che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 90/2017, non costituisce più illecito.
Permangono, tuttavia, anche per il passato, gli obblighi di conservazione della documentazione che il professionista deve acquisire per dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Quindi, pur avendo eliminato l’obbligo formale e burocratico di registrare le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in uno specifico registro antiriciclaggio, rimangono ancora validi, contestabili e sanzionabili per il professionista gli obblighi di conservazione di una copia della documentazione acquisita nel corso delle attività di adeguata verifica della clientela (cosiddetto “fascicolo della clientela” di cui al successivo par. 13 del presente documento).
Obblighi per i consulenti del Lavoro previsti dalla Normativa Antiriciclaggio (ai sensi del D. Lgs. 90/2017)
Il nuovo art. 3, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, annovera i Consulenti del Lavoro tra i soggetti obbligati al rispetto integrale della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. Gli stessi, infatti, sono tenuti ad adottare misure per l’adeguata verifica e la valutazione del rischio proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché a dimostrare alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione che le misure adottate risultino adeguate al rischio rilevato.
È prevista, tuttavia, una specifica esenzione dall’obbligo di adeguata verifica, disposta dal riformato art. 17, comma 7, D. Lgs. n. 231/2007, relativa allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
ATTENZIONE!!!
Per quanto riguarda la predetta esenzione, la norma in esame dispone che non si osservano gli obblighi di adeguata verifica solo per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, tralasciando tutta l’attività di consulenza, indivisibile e strettamente necessaria per poter svolgere qualsiasi adempimento previsto dalla Legge 12/1979, riservata agli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Pertanto, al di fuori della suddetta specifica esenzione, vi è l’obbligo per il Consulente del Lavoro di procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.
Ad ogni modo, questa adeguata verifica va comunque effettuata quando:
- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.