Con un Approfondimento del 12 Marzo 2019 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro torna ad analizzare il ruolo che i consulenti del lavoro possono svolgere in scenari di crisi di impresa e di insolvenza, non solo alla luce delle recenti novità normative introdotte dall’Esecutivo in proposito ma, soprattutto, considerando l’evoluzione normativa e le attribuzioni di competenze che essa ha sancito per la nostra categoria professionale.
Nell’Approfondimento del 12 Marzo 2019 la Fondazione Studi ricorda che i consulenti del lavoro si qualificano come professionisti dell’area giuridico-economica che giocano un ruolo centrale nello sviluppo di processi economici e aziendali, nonché nella gestione delle risorse umane. Quella del consulente del lavoro è, dunque, fin dalla Legge Istitutiva n. 12/1979, un’attività che si colloca in posizione centrale tra impresa, istituzioni, pubbliche e lavoratori perché ha come proprio oggetto
“tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”
A ciò si aggiungono numerose norme successive che hanno attribuito, negli scorsi decenni, funzioni e competenze specifiche sia ai professionisti che alle istituzioni di Categoria, così da rendere i consulenti del lavoro una professione con una funzione strategica di assistenza all’impresa, anche nel malaugurato caso in cui quest’ultima versi in situazione di crisi o di insolvenza.
Evoluzione normativa e ampliamento delle competenze dei consulenti del lavoro
Oltre alla già citata Legge 12/1979 che individua nello svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti un momento essenziale dell’attività professionale dei consulenti del lavoro, nell’ordinamento italiano sono presenti molti altri dati normativi che riconoscono agli appartenenti alla Categoria una effettiva estensione del patrimonio di conoscenze, di formazione, di qualificazione e di expertise. Ricapitoliamo quali sono:
- Legge 11 Gennaio 1979 n. 12: competenze in materia giuslavoristica, previdenziale e assistenziale e (comma 2, articolo 2) funzioni di assistenza fiscale;
- Art. 3 DPR 29 Settembre 1973 n. 600 in base al quale i contribuenti possono farsi assistere, presso gli uffici finanziari, da persone iscritte in albi professionali tra cui i Consulenti del Lavoro;
- Legge 17 Luglio 1975 n. 400 in base alla quale i commissari liquidatori di enti cooperativi posti in liquidazione coatta amministrativa possono essere professionisti quali i consulenti del lavoro (oltre ad altre categorie professionali);
- Art. 12 D. Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 456 che attribuisce ai Consulenti del Lavoro la facoltà di svolgere funzioni di patrocinio, rappresentanza e assistenza piena in giudizio per il contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie;
• D. Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241 che consente ai CdL la possibilità di effettuare la certificazione tributaria delle dichiarazioni dei redditi nei riguardi di contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria; - Legge 28 Maggio 1997 n. 140 e DM 27 Marzo 1998 n. 235 che assegnano ai CdL la prerogativa di verificare in capo alle aziende la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell’innovazione industriale;
- D. Lgs. 28 Dicembre 1998 n. 490 che ha ammesso i Consulenti del Lavoro al visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende;
- Il DM 29 Dicembre 2004 n. 320 che include i Consulenti del Lavoro tra i professionisti che possono ricoprire la carica di sindaco nelle società commerciali;
- la Legge 30 Dicembre 2004 n. 311 (comma 347) che prevede la possibilità, per i consulenti del lavoro, di certificare i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, c. 1091, che ha stabilito che “l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro”;
- il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio;
- il Decreto 21 febbraio 2013, n. 46, che introduce il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro che, all’articolo 2, indica le diverse tipologie di attività di competenza della Categoria, ovvero quella contabile, fiscale e tributaria nonché di assistenza presso gli Enti tributari.
Tali disposizioni normative riconoscono ai consulenti del lavoro delle competenze che conseguono da un percorso formativo che ha il suo inizio in un titolo di studio reso necessario dalla stessa L. 12/79 (art. 3, co. 1, lett. d) per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro e per l’effettivo esercizio della pratica professionale.
Tale percorso formativo riserva un’importanza particolare a discipline quali il diritto tributario (materia presente nelle prove scritta e orale, per l’iscrizione all’Albo), il diritto privato, la ragioneria “con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio” (prova orale) ed è una condizione indispensabile per lo svolgimento di alcune attività tipiche dei Consulenti del Lavoro (esplicitate anche nel DM 21 febbraio 2013, n. 46 del MLPS) quali: dichiarazioni fiscali; contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie; operazioni societarie, contabili e formazione del bilancio.
Materie quali le procedure concorsuali, lo scioglimento e la liquidazione delle società, il diritto commerciale con particolare riferimento all’imprenditore, l’impresa e le società, il bilancio d’esercizio, la ragioneria generale e applicata sono inoltre previste dal Regolamento della Formazione Continua degli appartenenti alla Categoria.
Infine, l’attribuzione anche ai Consulenti del Lavoro delle possibilità di ricoprire le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è da considerarsi una scelta che trova le sue ragioni oggettive anche nel Regolamento UE 2015/848 che evidenzia l’importanza della tutela dei lavoratori nei contesti di crisi ed insolvenza delle imprese, dedicando espressamente l’art. 13 ai contratti di lavoro e delineando un quadro generale di attenzione alla materia del lavoro anche da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza.
Consulenti del Lavoro con funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di crisi d’impresa e di insolvenza: le ragioni politiche dell’attribuzione
Allo scenario normativo appena richiamato vanno affiancate delle motivazioni politiche che hanno determinato il legislatore a prevedere, tra le altre novità previste dal Codice della crisi di impresa e dell’insolevenza anche l’attribuzione ai Consulenti del Lavoro delle nuove competenze di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Tale motivazione, anticipata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sul palco degli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro, lo scorso 11 gennaio al Palazzo dei Congressi di Roma in occasione dei 40 anni della Legge n.12/79, quando il Premier ha dichiarato
“Il lavoro è una delle voci di costo più importanti nelle imprese, per questo e altri motivi il Consulente del Lavoro ha tutte le competenze per poter gestire le crisi aziendali. La professione sarà abilitata con la riforma del fallimento che abbiamo approvato”
È stata illustrata in modo più dettagliato nelle scorse settimane dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, quando ha risposto alla Interrogazione parlamentare 4-01215 del 12 febbraio 2019, finalizzata a conoscere i motivi dell’inclusione dei consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
Ecco quanto affermato dal Ministro:
“Va preliminarmente considerato che la riforma della disciplina fallimentare persegue l’obiettivo di favorire soluzioni della crisi di impresa incentrate sulla prosecuzione dell’attività aziendale in un’ottica conservativa, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, così da offrire all’imprenditore una seconda opportunità favorendo, al contempo, la tutela del ceto creditorio.
La crisi di impresa, oltre al profilo strettamente patrimoniale e gestionale, normalmente coinvolge i rapporti di lavoro su cui si basa l’intera struttura aziendale. Non va dimenticato, infatti, che l’imprenditore è anche un datore di lavoro.
Proprio per tale motivo, tra i principi ispiratori della riforma figura l’esigenza di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori alle dipendenze dell’impresa.
Ne consegue l’opportunità di coadiuvare il giudice attraverso figure professionali idonee a supportare, nella fase di emersione della crisi fino alla sua auspicabile risoluzione, le scelte di gestione, tra le quali vengono in rilievo indubbiamente quelle relative alle risorse umane, ai rapporti di lavoro e agli ammortizzatori sociali per gli esuberi legati alla crisi di impresa.
In altre parole, la conservazione dell’impresa e la salvaguardia del lavoro dipendente risultano essere elementi connessi tra loro per il conseguimento del risultato complessivo a cui mira la riforma.
Peraltro, la professionalità dei consulenti del lavoro trova conferma nell’ampio ventaglio di funzioni che gli stessi possono essere chiamati a svolgere nel nostro ordinamento, tra cui in particolare, la possibilità di patrocinare vertenze davanti alle commissioni tributarie e la possibilità di essere nominati commissari liquidatori, o sindaci di società commerciali”.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 19 Marzo 2019 6:28