Con una recente Lettera la Consulta Regionale dei Consulenti del Lavoro del Lazio chiede all’Assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Claudio Di Berardino, chiarimenti in merito all’efficacia dell’Accordo Quadro recentemente stilato dalla Regione Lazio, come previsto dal Decreto Legge 18/2020, cosiddetto Decreto Cura Italia, per l’erogazione della Cassa Integrazione guadagni in deroga.
Il comunicato, firmato dai presidenti dei consigli provinciali del Lazio, Adalberto Bertucci, Giuseppe D’Angelo, Rodolfo D’Aquilio, Carlo Martufi e Lanfranco Principi, evidenzia una impropria interpretazione dell’INPS, manifestata con la Circolare 47/2020, circa le modalità di erogazione della CIG in deroga. Più specificamente, viene richiesto all’Assessore un indispensabile chiarimento circa l’obbligatorietà, per le aziende artigiane con meno di 5 dipendenti, di essere iscritte al fondo bilaterale e alternativo FSBA, per poter accedere all’ammortizzatore sociale di cui al Decreto Legge 18/2020.
La semplificazione delle procedure amministrative durante l’emergenza
A titolo di premessa, i Consulenti del Lavoro del Lazio evidenziano il loro ruolo di indispensabile punto di riferimento nelle materie giuslavoristiche nella sua accezione più ampia non solo e soprattutto per le specifiche competenze in materia, ma anche per il fatto di dare assistenza alla gran parte delle piccole e medie aziende dislocate sul territorio e, conseguentemente, ai lavoratori da esse dipendenti.
L’inadeguatezza delle disposizioni sinora adottate per la gestione della fase emergenziale, consistente nella mancata previsione di uno strumento straordinario di Ammortizzatore Sociale Unico (il legislatore ha avuto la stolta presunzione di adattare le norme concepite dal D. Lgs. 148/2015 per la
gestione della crisi d’impresa per tutte le aziende dislocate sul territorio nazionale!), ha comportato un clima di estrema incertezza e, conseguentemente, di imminente pericolosità sociale per la prospettata mancanza di agevole fruizione dei mezzi primari di sostentamento, anche e soprattutto a fronte dell’incauta promessa del Governo di poter liquidare gli ammortizzatori sociali entro il prossimo 15 aprile.
Ciò impone ai Consulenti del Lavoro di porre all’attenzione dell’Assessore Di Berardino la necessità di semplificare e rendere maggiormente fruibili nei limiti ‐ purtroppo ‐ imposti dalla norma (DL 17 febbraio 2020, n.18), gli ammortizzatori sociali previsti dalla CIG in deroga.
Accordo Quadro Regione Lazio: le imprese artigiane posso fruire della CIG in deroga solo se iscritte al FSBA?
In merito alll’Accordo Quadro sottoscritto dalle Parti sociali con la Regione Lazio, viene ribadita fermamente l’inutilità della consultazione sindacale per le aziende fino a 5 dipendenti espressamente esclusa dal comma 1 dell’art.22 del DL 17 marzo 2020, n.18.
Come emerso nel corso della riunione del 2 aprile scorso si riconosce lo spirito semplificativo dell’Accordo laddove viene precisato che a mente dell’articolo 6, nelle aziende con più di 5 dipendenti la procedura di informazione e consultazione deve concludersi entro tre giorni, intendendo tale termine come inderogabile nel senso che, allo scadere dello stesso, in presenza o meno dell’accordo sindacale è procedibile la domanda di concessione del trattamento di CIG in deroga.
All’operato dei Consulenti del Lavoro è sottesa una responsabilità soggettiva derivante dall’ordinamento della professione a cui, particolarmente in questo momento, potrebbero essere chiamati a rispondere direttamente dai loro clienti o, indirettamente, anche dalle parti sociali che hanno
sottoscritto l’Accordo quadro.
Ai Consulenti del Lavoro preme richiamare la problematica già sollevata riguardo all’obbligatorietà di iscrizione al fondo FSBA da parte delle imprese artigiane non rientranti nel capo di applicazione del D.Lgs.
148/2015 per effetto dell’art. 3, D. Lgs. CPS 12 agosto 1947, n. 869, se non in via residuale ma limitatamente alle aziende artigiane con più di cinque dipendenti per effetto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali e alternativi).
L’INPS con la sua ultima Circolare 47 del 28/03/2020 ha escluso ‐ secondo una sua personale ed impropria interpretazione, essendo nel caso specifico mero pagatore ‐ l’accesso alla Cig in deroga a tutte le imprese artigiane includendovi anche quelle con meno di 6 dipendenti sostenendo che, queste, dovranno presentare la domanda di accesso agli ammortizzatori sociali direttamente presso i rispettivi Fondi. A seguito di ciò, in forza di una fuorviante interpretazione legislativa da parte dell’ INPS, è sorta
inevitabile la pretesa adesione “obbligatoria” al fondo bilaterale alternativo FSBA da parte di tutte le aziende artigiane fino a cinque dipendenti, da considerarsi requisito essenziale per poter accedere
all’ammortizzatore sociale di cui al D.L. 18/2020.
La questione non è di poca rilevanza, atteso che, aderendo a tale interpretazione, tutti i dipendenti delle imprese artigiane fino a 5 dipendenti non iscritte al fondo bilaterale alternativo, in quanto non obbligate per legge, non godranno della cassa integrazione in deroga.
L’art. 5 dell’ “Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18” del 24 marzo 2020, sui criteri di utilizzo della C.I.G.D” recepisce l’osservazione di INPS, laddove espressamente afferma
“I datori di lavori accedono alla cassa in deroga a condizione che non possano fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di cui al D. Lgs. 148/2015 (CIGO, FIS, Fondi Solidarietà Bilaterale) nonché dei diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19, 20 e 21 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18”.
Ciò rispecchia l’attuale normativa vigente: come già evidenziato all’Assessore Di Berardino, al di fuori dei settori di attività, che possono
usufruire degli ammortizzatori sociali ordinari,
“rientrano nel beneficio della cassa integrazione in deroga tutti quei lavoratori appartenenti ai settori diversi da quelli rientranti nella tutela (obbligatoria) della CIGO (art. 10 D.Lgs. 148/2015) dipendenti di aziende che occupano mediamente fino a cinque lavoratori, ivi inclusi i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro”.
In conseguenza di quanto sopra, al fine di evitare il “rischio di una rivolta sociale” da parte di tutti i dipendenti delle micro imprese artigiane che, a seguito del distorto parere dell’INPS, si potrebbero veder negato il diritto di accedere alla cassa integrazione in deroga, si chiede che la Regione Lazio voglia dare una lettura autentica del art. 5 comma 1 dell’ “Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 del 24 marzo 2020, sui criteri di utilizzo della C.I.G.D”, esplicitando che
“rientrano nella cassa integrazione in deroga anche tutte quelle imprese artigiane fino a cinque dipendenti ex art.27 D.Lgs. 148/2015 che non siano iscritte al FSBA”.
In mancanza, la nostra Categoria, per via delle proprie competenze e responsabilità professionali, non potrà non assecondare le azioni legali di natura risarcitoria che le aziende assistite volessero intentare nei riguardi dell’INPS quale soggetto preposto al pagamento nonché, in via solidale, alla Regione per la mancata erogazione della CIG in deroga ai propri dipendenti.
L’Assessore Di Berardino viene, pertanto, invitato previa rilettura del già citato art. 5, a ricevere ed autorizzare le istanze di CIG in deroga da parte delle aziende artigiane con meno di sei dipendenti non tenute ad alcun obbligo di iscrizione e contributivo nei confronti dei Fondi bilaterali alternativi ci cui all’art. 27 del D.Lgs. 148/2015.
L’Assessore Di Berardino viene pregato anche di chiarire in una nota
esplicativa della Regione Lazio le seguenti precisazioni:
- Che l’art. 5 dell’Accordo quadro regionale sulla CIGD “include nella cassa integrazione in deroga anche tutte quelle imprese artigiane fino a cinque dipendenti ex art.27 D.Lgs. 148/2015 che non siano iscritte al FSBA”.
- Che la procedura sindacale per le aziende con più di cinque dipendenti si esaurisce entro tre giorni di calendario, sia in caso di accordo, sia in caso di mancato accordo, sia per assenza di risposta
delle parti sociali, sia per negazione da parte delle parti sociali di sottoscrivere qualsivoglia tipo di verbale. - Specificare che l’informativa sindacale, non essendo prevista dal comma 1 dell’art.1 del DL 17 marzo 2020, n.18, s’intende assolta con la spedizione di una PEC OO.SS., cui potrà immediatamente seguire la presentazione della domanda di CIGD (ove non sia possibile
modificare l’Accordo quadro). - Che la Regione nonostante l’impasse iniziale dovuto all’intasamento delle PEC, peraltro risolto nei giorni successivi, ha sollecitato le aziende e i Consulenti del lavoro al fine di consentire la liquidazione entro il più breve tempo tecnicamente possibile della CIG in deroga, di presentare le istanze di concessione anche in presenza di meri errori formali consistenti in:
- mancata compilazione nella domanda cartacea dei dati da inserire manualmente seppure presenti in quella informatica, ivi inclusa l’eventuale mancanza del numero riportato in calce alla domanda in quanto, nel periodo dal 25/03/2020 e fino al 30/03/2020 tale numero non compariva nella stampa prima dell’invio informatico.
- Trasmettere l’eventuale carenza di documentazione o difetti formali sia alle aziende che ai Consulenti del lavoro che le assistono a mezzo mail di questi ultimi.
- Voler considerare l’allegato alla presente in termini propositivi di snellezza e facile fruizione delle procedure operative sottese alle istanze di CIGD.
In attesa di un sollecito riscontro dell’Assessore Di Berardino, il più sentito auspicio è rivolto alla Sua sensibilità nel valutare le richieste dei Consulenti del Lavoro ed il loro coinvolgimento in tutte quelle occasioni che rendessero necessario un supporto tecnico‐giuridico nelle materie che investono il campo del lavoro, a vantaggio nelle rispettive competenze per le quali offrono la completa disponibilità.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 6 Aprile 2020 15:56