Mediocredito Centrale SpA e CNO: operativo l’accordo di collaborazione

Con una recente comunicazione (Prot. n. 0005822/U/COMUNICATI E NOTIZIE) dello scorso 29 maggio 2019, la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, annuncia ai Consigli Provinciali, agli iscritti della categoria e ai Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del CNO la piena operatività dell’accordo di collaborazione sottoscritto con Mediocredito Centrale SpA.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha stipulato questo accordo nell’ambito delle attività espletate in favore della Categoria, intende costantemente dar vita a nuove e proficue opportunità professionali che permettano agli iscritti di ampliare l’alveo delle competenze possedute e di consolidare il proprio ruolo di partner qualificato per imprese e lavoratori.

L’accordo tra CNO e Mediocredito Centrale

Sulla scorta di questo importante obiettivo, in data 8 marzo 2019, la stessa Presidente del CNO ha siglato un accordo di collaborazione con Mediocredito Centrale S.p.A. Una delle maggiori finalità dell’istituto di credito, a totale partecipazione pubblica essendo di proprietà di Invitalia S.p.A., a sua volta interamente partecipata dal MEF, è quella di facilitare l’accesso al credito di piccole e medie imprese meritevoli, in particolar modo di quelle ubicate nel Sud Italia.
Mediocredito Centrale S.p.A. è una Banca di II livello ed intende perseguire gli obiettivi prefissati mediante accordi di collaborazione con partners istituzionali e tramite l’ausilio di un portale on line per pratiche fino a 500.000 euro ed avvalendosi del personale della Banca per pratiche di importo superiore.
Tenuto conto del ruolo e delle finalità prefissatesi da Mediocredito Centrale, il Consiglio Nazionale intende fornire ai Consulenti del Lavoro l’esclusiva opportunità di presentare ed offrire alle proprie imprese clienti i prodotti finanziari offerti dalla Banca, a condizioni economiche di particolare vantaggio.

Ruolo e competenze dei CdL nell’attività di accesso al credito

Corre l’obbligo di precisare, in virtù di quanto previsto dall’accordo, che l’attività del Consulente del Lavoro non andrà in alcun modo ad integrare una forma di intermediazione finanziaria o creditizia, che, come noto, viene riservata dalla legge ad altri soggetti. Il ruolo del Consulente sarà quello di orientare, supportare e seguire durante tutto l’iter di accesso al credito le proprie imprese clienti su mandato delle stesse, in virtù delle proprie specifiche competenze professionali.
L’impresa che deciderà di accedere ai prodotti finanziari offerti da Mediocredito Centrale, si vedrà, dunque, riconosciuto un vantaggio in termini economici sulla base dell’attività professionale svolta dal proprio professionista di fiducia.
La banca riconoscerà un premium price in misura pari allo 0,26% dello spread per finanziamenti rimborsabili fino a 36 mesi e dello 0,15% dello spread per finanziamenti rimborsabili oltre i 36 mesi a tutte le imprese clienti di Consulenti del Lavoro che sottoscrivano una richiesta di finanziamento relativa ad uno dei propri prodotti. Tale risparmio può, agli effetti pratici, essere inteso come un contributo per le PMI per alleggerire i costi da sostenere per la produzione della documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza (ad esempio: business plan, relazioni, documentazione contabile etc.) e dunque anche per la prestazione professionale del Consulente del Lavoro.

Caratteristiche dei finanziamenti offerti da Mediocredito Centrale

Un ulteriore aspetto, particolarmente interessante, dei finanziamenti proposti è costituito dalla possibilità che per le operazioni fino a 200.000 euro in favore delle PMI non verranno necessariamente richieste fideiussioni esterne.
Tutte le richieste di finanziamento saranno assistite dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, la cui finalità è proprio quella di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese meritevoli mediante la concessione di una garanzia pubblica valutandone il merito creditizio.
È opportuno precisare che, ai sensi della normativa applicabile, le PMI con sede legale e/o operativa localizzata in alcune regioni (nello specifico: Toscana per finanziamenti di qualsiasi importo; Abruzzo per finanziamenti fino a Euro 100.000; Marche per finanziamenti fino a Euro 150.000;Friuli Venezia Giulia per finanziamenti nel range superiore a Euro 25.000 e fino a Euro 175.000) non possono accedere direttamente alla garanzia prestata dal Fondo. Tale accesso sarà consentito per il tramite della controgaranzia/riassicurazione prestata da un Confidi.
Si precisa, inoltre, che almeno per la fase iniziale i prodotti finanziari offerti dalla Banca non si rivolgeranno a professionisti ed a imprese operanti nei settori di costruzioni, edilizia e immobiliare.

Informazioni utili e risorse online

Per favorire l’avvio dell’operatività dell’accordo e la massima diffusione delle relative informazioni, il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha realizzato un’apposita sezione del proprio sito web.
Tutte le informazioni dettagliate sui finanziamenti offerti dalla Banca, con indicazione di importi, tempi di rimborso e tipi di garanzie richieste, sono presenti nella citata sezione.
La stessa si compone di una parte informativa pubblica e di un’area riservata (accessibile con le stesse credenziali normalmente in uso per il portale consulentidellavoro.it) nelle quali sono presenti tutte le specifiche attività che i Consulenti del Lavoro potranno svolgere nei confronti delle proprie imprese clienti ed un Manuale Operativo che va a racchiudere tutti gli aspetti tecnico-operativi dell’accordo in oggetto.
È inoltre presente un video informativo e numerosi video tutorial finalizzati a guidare il Consulente nell’inoltro delle istanze delle PMI clienti, nonché a garantire la piena conoscenza del portale della Banca.
È, infine, disponibile una brochure di presentazione che i Consulenti del Lavoro potranno utilizzare per offrire in visione alle proprie imprese clienti i finanziamenti offerti dalla Banca.

Gestione dell’Iter di accesso al credito

Come sopra anticipato, tutto l’iter di accesso al credito sarà gestito mediante tecniche di comunicazione a distanza, sul portale del Mediocredito Centrale del quale si riportano di seguito le principali fasi:

  1. REGISTRAZIONE AL PORTALE ONLINE. Il Consulente del Lavoro interessato, al termine della procedura di registrazione otterrà delle credenziali riservate, il cui rilascio è subordinato al regolare status di iscritto all’Ordine, che la Banca potrà costantemente verificare grazie alla consultazione informatica dei dati presenti nell’Albo unico dei Consulenti del Lavoro.
  2. ACCESSO AD AREA RISERVATA. Dopo aver effettuato il login, il Consulente del Lavoro potrà gestire tutte le istanze dei propri clienti, previo conferimento di apposito mandato da parte della singola impresa.
  3. INSERIMENTO DATI DELLE IMPRESE CLIENTI. Nel momento in cui il Consulente del Lavoro andrà ad inserire il codice fiscale di una PMI cliente, potenzialmente interessata ad accedere ai finanziamenti erogati dalla Banca, il portale genererà l’invio automatico di una pec all’indirizzo dell’impresa, contenente tutte le informazioni, il riferimento al proprio Consulente del Lavoro, i vantaggi previsti dall’accordo e un link per l’accesso al portale.
    La PMI, una volta effettuato l’accesso al portale tramite il predetto link, sarà chiamata a decidere se:
    • svolgere le attività direttamente. In tal caso potrà autorizzare comunque la Banca a tenere costantemente aggiornato il Consulente del Lavoro sull’evoluzione della pratica, mediante comunicazioni di posta elettronica;
    • conferire mandato al Consulente del Lavoro per svolgere tutte le attività in proprio nome e per proprio conto.
  4. OPERATIVITÀ DEL CONSULENTE DEL LAVORO. Ricevuto il mandato il Consulente del Lavoro potrà avviare una preliminare attività di prescreening, non vincolante, volta alla valutazione della fattibilità del finanziamento, e successivamente, ove la predetta valutazione dia esito positivo, potrà procedere alla vera e propria presentazione dell’istanza firmata digitalmente dal beneficiario, corredata di tutta la documentazione richiesta a supporto.

In ogni caso, durante il corso dell’attività istruttoria il Consulente del Lavoro potrà avvalersi del supporto della Banca per il tramite del portale.

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