Con una recente comunicazione (U.INAIL. 60016.08/01/2019.0001888) Stefano Tomasini, Direttore della Direzione Centrale INAIL per l’Organizzazione Digitale fornisce utili indicazioni operative per l’accesso ai sistemi informatici INAIL per gli utenti riattivati a seguito di revoca o di sospensione.
La comunicazione fa seguito alla Convenzione precedente stipulata tra la stessa INAIL e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per lo scambio dei dati in cooperazione applicativa. Questa stessa convenzione prevede che l’attivazione del ruolo di Consulente del lavoro a seguito di comunicazione dell’Ordine sia subordinata all’accesso ai sistemi inail con SPID, CNS e PIN INPS. Tali modalità di accesso garantiscono il livello di autenticazione necessario ad ottenere l’operatività prevista per lo specifico ruolo.
Il predetto requisito si applica anche ai soggetti riattivati a seguito di sospensione/revoca: in tal caso, al momento della riattivazione comunicata dall’Ordine, il ruolo di Consulente del lavoro sui sistemi INAIL è automaticamente ripristinato esclusivamente qualora il livello di autenticazione al momento della sospensione/revoca risulti già adeguato ai criteri e agli standard previsti dalla convenzione.
In caso contrario, gli utenti riattivati, effettuando l’accesso ai servizi online Inail non ottengono l’immediato ripristino dell’originaria funzionalità del profilo di Consulente del lavoro, per ottenere la quale dovranno effettuare l’accesso con SPID, CNS e PIN INPS.
Qualora tali soggetti dovessero rivolgersi agli sportelli territoriali, dovrà essere fornita tale indicazione operativa senza procedere al rilascio delle credenziali dispositive che non garantirebbero in ogni caso il livello di autenticazione richiesto.
Al fine di consentire la massima diffusione della citata modalità operativa, è stata altresì previsto un apposito messaggio informativo che gli utenti interessati visualizzeranno all’accesso ai sistemi INAIL.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 9 Febbraio 2019 8:20