Una delle principali novità di carattere operativo, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, nell’ambito del vasto capitolo sugli sgravi contributivi per la stipula di contratti a tempo indeterminato, riguarda l’accertamento dello stato di disoccupazione e, più in particolare, la previsione che ANPAL possa fornire tutte le informazioni relative allo stato di disoccupazione delle persone in cerca di occupazione, attraverso una costituenda banca dati.
A poco più di due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo della Legge di Bilancio le novità sugli sgravi contributivi 2018 e le nuove modalità di accertamento dello stato di disoccupazione sono stati oggetto di ripetuti approfondimenti e attenzioni da parte della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Una prima riflessione a riguardo è stata svolta in occasione del XVII Forum Lavoro, tenutosi lo scorso 31 Gennaio, evento del quale la Fondazione Studi ha diffuso, in un apposito approfondimento le domande e le risposte ai quesiti presentati.
Un’ulteriore richiesta di chiarimento formale da parte dell’INPS è stata avanzata più recentemente, durante il Tavolo Tecnico svoltosi tra l’Istituto di Previdenza Sociale e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dello scorso 14 Febbraio. Pochi giorni fa, infine, con la circolare 40 del 2 Marzo 2018, l’INPS ha fornito degli utili chiarimenti a riguardo che offrono delle indicazioni definitive e di carattere prettamente operativo in merito.
Accertamento dello stato di disoccupazione: le richieste del Forum Lavoro
Durante il XVII Forum Lavoro il tema dell’accertamento dello stato di disoccupazione è stato affidato a Vincenzo Silvestri, componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che si è confrontato con Francesco Duraccio (Vicepresidente Fondazione Consulenti per il Lavoro), Salvatore Pirrone (Direttore ANPAL) e Enzo De Fusco (Esperto Fondazione Studi).
Come mostrano anche le slides dell’intervento, Silvestri ha ricordato che l’attuale sistema di accertamento dello stato di disoccupazione è basato sui dati in capo alle singole regioni e che già l’art. 13 del D. Lgs. 150/2015 (decreto attuativo del Jobs Act sulle Politiche Attive del Lavoro) dispone la creazione del sistema informativo unitario mediante interconnessione di tutti gli operatori del mercato del lavoro.
Si tratta di un tentativo di unificazione delle informazioni relative al mercato del lavoro che era già stato tentato con il D. Lgs. 469/97 che istituiva il Sistema Informativo Lavoro (SIL), una piattaforma informatica del Ministero del Lavoro che doveva mettere in rete Stato, Regioni, Provincie, Enti Locali e dar luogo a un’interconnessione di tutti i Centri dell’Impiego.
Il SIL e la Borsa Continua Nazionale del Lavoro (istituita con la legge 30/2003) si sono rivelati dei tentativi inefficaci, e allo stesso tempo costosi, di unificazione delle informazioni sul mercato del lavoro. Il loro fallimento è da imputare allo stato di disordine e di inefficienza cronica dei Centri dell’Impiego e alla mancanza di una regia unica, ruolo che, ora, dovrebbe essere svolto da ANPAL.
A tal proposito Vincenzo Silvestri auspicava che INPS e ANPAL riuscissero a garantire l’omogeneità delle informazioni raccolte e la possibilità che queste informazioni riuscissero ad accertare effettivamente se il lavoratore fosse effettivamente portatore di una “dote” (l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ad esempio) che ne facilitassero l’assunzione o la ricollocazione. Nel XVII Forum Lavoro si chiedeva, poi, a INPS e ANPAL di chiarire se le informazioni veritiere, fornite riguardo allo stato di disoccupazione dei lavoratori, avrebbero avuto anche valore “certificatorio”.
A tal proposito occorre ricordare che è la stessa Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) a prevedere che ANPAL, attraverso una costituenda banca dati nazionale, possa fornire le informazioni relative allo stato di disoccupazione delle persone in cerca di occupazione: i soggetti abilitati ad interrogare tale banca dati sono le agenzie per il lavoro iscritte nell’albo informatico e i soggetti accreditati. Tra le Agenzie del Lavoro iscritte nell’Albo Informatico del MLPS è da includere anche la Fondazione Consulenti per il lavoro (Agenzia del Lavoro autorizzata e accreditata sia a livello nazionale che regionale) e, quindi, anche i consulenti del lavoro delegati che operano sul territorio in sua vece.
Accertamento dello stato di disoccupazione: il Tavolo Tecnico tra CNO e INPS
Come mostra anche il report relativo alla riunione del Tavolo Tecnico tra INPS e CNO, tenutosi lo scorso 14 Febbraio, si fa sempre più urgente un chiarimento stringente dell’INPS in merito alla procedura che consentirà il conguaglio tra i differenti sgravi contributivi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 (nella fattispecie, ad esempio, il Bonus Sud può essere sommato allo sgravio per l’assunzione di giovani neet o di giovani che hanno precedentemente svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro, solo per fare un esempio di uno dei tanti casi possibili). A tal proposito il report del Tavolo tecnico annuncia che la bozza della circolare è al vaglio del Ministero del Lavoro e che la sua predisposizione è molto complessa, considerando che sono state censite ben 11 combinazioni possibili dovute al cumulo con i bonus Sud e Neet, di cui ai decreti direttoriali Anpal, n. 2 e 3 del 2 gennaio 2018. Lo stesso esonero contributivo della legge di bilancio 2018, inoltre, è suddivisibile in tre fattispecie:
- ordinaria;
- per l’apprendistato (che decorre dopo il 12 mese successivo alla conferma del rapporto di lavoro);
- per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro;
La combinazione con i decreti ANPAL, inoltre, comporta il rispetto della regola De Minimis, o del regolamento comunitario n. 651/2014 che, a sua volta, si sdoppia a seconda se l’età dell’assunto è inferiore o superiore a 25 anni.
Riguardo alla specifica questione dell’accertamento dello stato di disoccupazione dal Tavolo tecnico tra INPS e CNO emerge che l’esonero contributivo di cui al comma 100 della Legge di Bilancio 2018 (esonero contributivo del 50%, entro un limite massimo di 3000 euro su base annua, per i primi 36 mesi di attività per l’assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), non necessiterà di alcun codice di autorizzazione, mentre i bonus dell’ANPAL dovranno essere autorizzati mediante la procedura DIRESCO, presente nel portale INPS.
Prima dell’assunzione sarà possibile interrogare un’apposita utility dell’INPS che consentirà di accertare il requisito dell’assenza di precedenti assunzioni a tempo indeterminato. A tal proposito i rappresentati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ricordano che il valore di tale informazione, nonostante provenga da una pubblica amministrazione, sarà puramente informativo e non certificatorio; il lavoratore potrebbe, infatti, aver instaurato rapporti di lavoro non censibili (ad esempio all’estero).
Riguardo alla fruizione mensile dell’esonero, sono previste novità rispetto alla gestione del precedente sgravio triennale della Legge di bilancio del 2015. L’esonero, infatti, è pari al 50% dei contributi dovuti entro il limite mensile di 250,00 euro e, comunque, entro il tetto annuo dei 3000 euro. Nel caso in cui il limite mensile venga superato, l’eventuale eccedenza non potrebbe essere compensata nei mesi successivi, in base al dettato letterale della norma (art. 1, comma 100, Legge 205/2017).
Nell’ambito del tavolo tecnico l’INPS, inoltre, ha fornito un utile chiarimento sull’utilizzo dell’esonero per gli apprendisti e per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Pertanto, anche per i giovani che abbiano effettuato percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato, va rispettata, oltre alle condizioni specificamente previste, la condizione generale consistente nell’assenza di rapporti a tempo indeterminato.
Nel caso in cui si configuri una prosecuzione dei rapporti di apprendistato, il diritto all’esonero si matura dal momento della prosecuzione stessa e lo sgravio viene posticipato di un anno in quanto per i 12 mesi successivi già esiste un regime agevolato per il mantenimento in servizio. Quindi, nel caso di prosecuzione di un rapporto di apprendistato, la condizione ostativa di un precedente rapporto a tempo indeterminato non può essere individuata nella prosecuzione stessa: il diritto si matura alla data della prosecuzione ed è a quella data che va verificato se il soggetto abbia o meno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato. Il precedente periodo di apprendistato non, ovviamente, computato nella valutazione della clausola ostativa.
La posizione dell’INPS riguardo all’accertamento dello stato di disoccupazione nella circolare 40/2018
Al di là dei chiarimenti offerti durante il tavolo tecnico con il CNO, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ha chiarito la sua posizione ufficiale nella circolare 40/2018 dello scorso 2 Marzo, dedicate alle modalità operative di fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato. È in particolare il punto 9, dedicato alle Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore che chiarisce che, ai fini del diritto alla fruizione dell’agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato, inoltre, continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 36 mesi.
L’INPS ha realizzato un’apposita utility (una funzionalità specifica all’interno del portale web) che agevolerà le verifiche relative al possesso dei requisiti richiamati sopra. Attraverso questo strumento i datori di lavoro e gli intermediari abilitati, quindi anche i consulenti del lavoro, nonché i lavoratori stessi, possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi di dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 o a partire dalla predetta data.
L’utilizzo di questa utility è estremamente semplice perché, dopo aver effettuato l’accesso, basterà inserire il codice fiscale del lavoratore per conoscere se quest’ultimo abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato: il sistema restituirà un riscontro (SI/NO) con evidenza separata, che risulterà sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie.
L’applicativo analizza, a partire dal 1998, le basi dati delle seguenti gestioni dell’INPS:
- aziende con dipendenti (oggi UniEmens);
- aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag);
- aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, fino al 31 Dicembre 2014 (ex Enpals);
- enti e aziende tenuti all’iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex Inpdap).
Come già detto sopra, il riscontro fornito non ha valore di certificazione, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali estere, dei quali l’INPS può venire a conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento.
Inoltre, in alcun settori della pubblica amministrazione, è possibile che le informazioni relative alla contribuzione dei lavoratori risultino carenti per periodi prolungati, dal momento che precedentemente era diffusa la prassi di effettuare il popolamento delle posizioni assicurative solo in prossimità della quiescenza.
Proprio per questo i datori di lavoro sono comunque tenuti a (continuare ad) acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il lavoratore sia già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l’applicativo fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi residui per la fruizione dell’agevolazione medesima.
L’utility predisposta dall’INPS è raggiungibile dalla Home Page del portale dell’Istituto, attraverso il percorso Tutti i servizi/Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato. La consultazione della utility è possibile attraverso i sistemi di autenticazione ordinari, dai datori di lavoro, dagli intermediari previdenziali (consulenti del lavoro) e, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 7 Marzo 2018 10:10