Circolare 19/2018 Fondazione Studi: la gestione dei contratti di apprendistato
Con la Circolare 19/2018 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro offre una indispensabile guida alla gestione dei contratti di apprendistato che segue la pubblicazione della Circolare 108/2018 INPS in materia.
La Circolare 19/2018 della Fondazione Studi analizza quindi tutti gli aspetti controversi contenuti nella circolare INPS alla luce del mutato orientamento dell’Istituto sui contratti di apprendistato che sembra porsi in linea di discontinuità rispetto a quello consolidatosi negli anni.
La circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, diffusa il 14 novembre 2018, ha analizzato il contratto di apprendistato sotto il profilo assicurativo e contributivo, fornendo una sintesi normativa a seguito delle novità sulle tipologie contrattuali introdotte dal D. Lgs. 81/2015 durante la stagione riformista del Jobs Act. L’INPS nella circolare 108/2018 ha chiarito anche alcuni punti controversi come il regime agevolativo per gli apprendisti assunti dal 01 Gennaio 2017 e per i percettori di indennità di mobilità.
Contenuti e materiali della Circolare 19/2018 della Fondazione Studi
Con la circolare n. 19 del 26 novembre 2018, la Fondazione Studi intende fornire un valido strumento per la gestione del contratto di apprendistato, la tipologia di contratto ancora oggi più utilizzata per l’ingresso nel mondo del lavoro per il suo carattere ibrido (si tratta di uno dei cosiddetti contratti a causa mista: di formazione e di lavoro subordinato) e per i suoi numerosi incentivi (economici, contrattuali, di flessibilità in uscita e di costo del lavoro).
La circolare 19/2018 della Fondazione Studi si apre con una sintesi normativa che richiama i principali provvedimenti che hanno regolamentato negli ultimi decenni il contratto di apprendistato (D. Lgs. 276/2003, D. Lgs. 167/2011 e D. Lgs. 81/2015) e il cosiddetto sistema duale di formazione e lavoro al quale possono essere ricondotti l’apprendistato di tipo I e III.
L’apprendistato più diffuso nel mondo delle imprese rimane però quello di tipo II, regolamentato dalla contrattazione collettiva e caratterizzato, comunque, da una formazione on the job.
Il contratto di apprendistato, in ogni caso, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al lavoratore unitamente al piano formativo individuale che specifica le mansioni e gli interventi formativi e diventa parte integrante di questa stessa tipologia contrattuale.
Nella circolare 19/2018 della Fondazione Studi segue poi un’utile griglia riassuntiva che sintetizza le principali caratteristiche di ciascuna delle tre tipologie di contratto di apprendistato specificando: riferimenti normativi, età al momento dell’assunzione, durata, ente formativo di riferimento, caratteristiche della formazione interna (ossia aziendale), formazione obbligatoria esterna (pubblica), regime di tutela contro il licenziamento illegittimo, percentuale obbligatoria di conferma, retribuzione durante la formazione, retribuzione durante le ore di lavoro, modalità di redazione del piano formativo individuale, limite massimo di apprendisti in azienda e ruolo dell’Ente Bilaterale.
Nella circolare 19/2018 segue, poi, un’utile sintesi del regime contributivo previsto per il contratto di apprendistato: per ciascuna delle tre tipologie vengono distinte le quote a carico del datore di lavoro e quelle a carico del lavoratore e vengono indicate le variazioni delle aliquote nel corso dei 3 anni canonici del contratto di apprendistato per ciascuna delle assicurazioni obbligatorie applicate (IVS, ANF, malattia, maternità, NASPI e INAIL).
In questa stessa sezione trova posto anche l’illustrazione e l’approfondimento delle principali riduzioni e agevolazioni contributive previste per questa tipologia contrattuale.
Segue una disamina degli ammortizzatori sociali previsti per l’apprendistato di tipo II (apprendistato professionalizzante) alla luce del D. Lgs. 148/2015 e un’analisi delle modalità di applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante per disoccupati e per titolari di prestazioni a sostegno del reddito, come la NASPI.
Un particolare focus è destinato al contratto di apprendistato professionalizzante per i titolari di indennità di disoccupazione NASpI e al nuovo orientamento manifestato dall’Inps in linea di discontinuità rispetto allo scorso anno.
Codici Uniemens per contratti di apprendistato
La circolare 19/2018 della Fondazione Studi si chiude con indispensabili tabelle riepilogative riguardanti i codici da utilizzare nei flussi Uniemens per le differenti tipologie di contratto di apprendistato, una sintesi dell’impianto sanzionatorio e dei benefici – non solo contributivi – connessi con l’assunzione di apprendisti e un allegato contenente il riepilogo delle aliquote contributive riservate ai tre tipi di apprendisti.