Protocollo d’intesa tra CNO e MEF per il riconoscimento dei crediti formativi dei Revisori Legali
Lo scorso 22 Febbraio 2018 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stipulato un protocollo d’intesa il riconoscimento dell’equipollenza tra la formazione già assolta dagli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la formazione che sono tenuti ad assolvere gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Il protocollo d’intesa recentemente sottoscritto consente quindi, ai Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei Revisori Legali, di non svolgere la doppia formazione in alcune determinate materie (puntualmente elencate nelle tabelle presenti all’interno del protocollo stesso).
Come spiega anche il comunicato stampa relativo, recentemente diffuso dal CNO, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, grazie a questo accordo, riconosce piena validità agli eventi formativi accreditati presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del Lavoro anche ai fini della Formazione Continua Obbligatoria prevista per i Revisori Legali, purché corrispondenti al programma formativo annuale stilato dal MEF.
Gli obblighi formativi dei Revisori Legali sono, infatti, disciplinati dai commi 10 e 11, art. 5, D. Lgs. 20 gennaio 2010 n. 39, in base al quale gli iscritti a questa categoria professionale, devono acquisire ogni anno almeno 20 crediti formativi, per un totale di almeno 60 crediti nel triennio, mediante la partecipazione a programmi formativi che il MEF definisce annualmente, nelle materie caratterizzanti la revisione dei conti quali:
- la gestione del rischio e del controllo interno;
- i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale;
- la deontologia professionale;
- l’indipendenza;
- la tecnica della revisione;
Le disposizioni del protocollo d’intesa sul riconoscimento dei crediti formativi, recentemente sottoscritto da CNO e MEF, si applicano agli iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.
L’accordo, inoltre, rappresenta una ulteriore conferma della qualità della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro e si pone, quindi, in continuità con l’impegno profuso nel riconoscimento della funzione della nostra Categoria a tutela degli interessi collettivi.