Certificazione Unica 2018: modalità di invio e principali novità
Con la Certificazione Unica 2018 riparte la campagna degli adempimenti fiscali, per questo, in vista delle prossime scadenze del 7 e 31 Marzo, la Fondazione Studi ha pensato di predisporre un video con un contributo del collega Massimo Braghin, per riassumere le principali novità del modello di quest’anno, così da facilitare l’attività di compilazione e da permettere il rispetto dei termini di invio.
Anche se non sono presenti novità di carattere sostanziale per la Certificazione Unica 2018 occorrerà prestare attenzione ai termini di consegna, alle modalità di calcolo e ai principi fiscali da applicare per il calcolo dei redditi, ai nuovi campi, e ai rispettivi dati, da inserire nel modello. Il consulente del lavoro che si accinge a predisporre le CU 2018 dovrà anche tenere conto degli specifici software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione e il controllo del documento. Due importanti novità sulle quali occorrerà soffermarci sono i nuovi campi relativi ai Premi di Risultato e alle Locazioni brevi.
Certificazione Unica 2018: i termini di scadenza
La Certificazione Unica 2018 prevede il seguente calendario per le scadenze relative ai termini di invio e consegna:
- 7 Marzo = Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello Ordinario della CU 2018 all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un passaggio fondamentale perché dai dati desunti da questo documento l’Erario potrà elaborare il Modello 730 Precompilato che sarà reso disponibile dal 15 Aprile;
- 3 Aprile = Scadono i termini per la consegna del modello sintetico ai contribuenti. Quest’anno la scadenza è posticipata al 3 Aprile essendo il 31 Marzo (giorno in cui di norma cade questa scadenza), una giornata festiva (sabato antecedente alla Pasqua), come anche il Lunedì successivo (2 Aprile, Lunedì dell’Angelo).
- 31 ottobre = A queste due scadenze si aggiunge quella del 31 Ottobre, termine entro il quale dovranno essere trasmesse le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata. Entro questa stessa data scadono anche i termini per la consegna del Modello 770/2018: quest’anno è stata, infatti, unificata la scadenza per gli adempimenti dichiarativi, anche se, sempre riguardo al Modello 770/2018, rimane la possibilità di inviare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in 3 trance che, alla fine, devono ricomprendere tutte le 5 sezioni del modello.
Certificazione Unica 2018: la modulistica e gli strumenti per la compilazione
L’Agenzia delle Entrate ha annunciato già da alcune settimane, con un comunicato stampa, la predisposizione dei modelli definitivi per la Certificazione Unica 2018, i Modello 730 e 770, il Cupe e il Modello IVA.
Per quanto riguarda la redazione del Modello telematico della Certificazione Unica 2018, occorre tenere presenti alcuni importanti elementi:
- La certificazione unica deve essere redatta secondo il principio di cassa, per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, deve, quindi, essere redatta in base all’effettiva corresponsione della retribuzione effettuata ai dipendenti entro il 12 gennaio 2018 (principio di cassa allargato). In altri termini la CU 2018 deve dar conto dell’effettivo imponibile fiscale erogato al dipendente, fino al 12 gennaio (principio di cassa allargato), così da permettere un essenziale collegamento tra i dati contabili effettivi (imponibile) e quanto registrato nel libro unico (retribuzioni effettivamente erogate).
- Il modello telematico viene inviato attraverso un apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che ha predisposto anche un secondo software per effettuare la procedura di controllo: quest’ultimo strumento consente di individuare, attraverso appositi messaggi di errore, le anomalie e le incongruenze presenti nel modello o nei modelli di dichiarazione inviati.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate consta di diversi elementi:
- il frontespizio, dove sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto d’imposta, quelli del rappresentante (intermediario abilitato) che firma la comunicazione, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica;
- il quadro CT, dove vanno indicate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4;
- la certificazione unica 2018 vera e propria, dove devono essere indicati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, le certificazioni riferite al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi. Nella CU 2018, dovranno, quest’anno, essere inseriti anche i dati fiscali riguardanti le certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Il sostituto d’imposta (o l’intermediario abilitato) può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È anche possibile effettuare flussi telematici distinti nel caso di invio di sole certificazioni dati di lavoro dipendente, se risulta più agevole per il sostituto.
Il flusso può essere presentato per sola via telematica e può essere trasmesso da un intermediario abilitato (consulente del lavoro o commercialista) o direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione (datore di lavoro che svolge la funzione di sostituto d’imposta). Alla fine della procedura di invio il software rilascia, sempre telematicamente, una comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati.
In caso di Annullamento o Sostituzione di Certificazioni Uniche precedentemente inviate prima del 7 Marzo, il sostituto d’imposta ha facoltà di esercitare queste funzioni, predisponendo una nuova Certificazione e barrando l’apposita casella nel Frontespizio.
Certificazione Unica 2018: le principali novità
Le novità principali della CU 2018 riguardano i Premi di Risultato e le locazioni brevi.
Per quanto riguarda i primi, sono stati quest’anno introdotti, nella sezione riferita all’assistenza fiscale, i punti 101,102, 165, 301 e 302, relativi all’imposta sostitutiva che si applica, appunto, sui premi di risultato.
Nella sezione Altri dati sono scomparsi il contributo di solidarietà e quello sui trattamenti pensionistici, mentre sono state aggiunte alcune caselle per le pensioni degli orfani.
La parte dedicata alle somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali è stata ampliata, per poter contenere gli importi del benefit, nel caso in cui sia stato convertito in contributi ai fondi complementari o in contributi all’assistenza sanitaria (inoltre, nei nuovi punti 579 e 589 vanno indicate le somme e i valori previsti nell’articolo 51, comma 4 del Tuir che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato).
La sezione «Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir» è stata divisa in due
parti, una per il sostituto dichiarante e una per gli altri sostituti.
Nella sezione Inps sono stati aggiunti i punti 41 e 42 riferiti ai soggetti terzi che hanno trasmesso i dati inseriti nelle denunce contributive mensili del soggetto che rilascia la certificazione.
Infine, dopo la pagina dedicata al lavoro autonomo, è stata introdotta una pagina relativa alla certificazione dei redditi da locazioni brevi.
Premi di risultato: cosa monitorare e come compilare
Nell’anno 2017 i premi di produttività subiscono una detassazione che si applica ai titolari di un reddito da lavoro dipendente nel settore privato di importo non superiore (per il 2017) agli 80.000 euro.
Qualora i premi di risultato siano stati corrisposti sotto forma di misure di welfare quali contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, nei nuovi punti 574 e 584 della Certificazione Unica, occorre indicare l’importo della contribuzione. Se il benefit è costituito da contribuzione a enti o casse con fine solo assistenziale, l’importo della contribuzione dovrà essere inserito nei punti 575 e 585. Nei punti 579 e 589, infine, devono essere inidicate le somme e i valori che, per scelta del lavoratore, sono stati fruiti in sostituzione parziale o totale del premio di risultato.
Locazioni brevi: dati da inserire e modalità di compilazione
Nella Certificazione Unica 2018 devono essere inseriti anche i dati sulle somme liquidate in seguito a pignoramento presso terzi, sulle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, di altre indennità e interessi e i dati relativi ai corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, ovvero da quei contratti di locazione (per unità immobiliari ad uso abitativo) che non superano i 30 giorni.
Nel punto 1 dell’apposita sezione va riportato il numero dei contratti, nel punto 2 va barrata la casella se si tratta di un contratto di locazione dell’intero immobile; si barra, invece, la casella del punto 3 se la locazione è parziale. La casella 4 si compila se è previsto un periodo di locazione nel
2018. Nel punto 5 si indica la durata (in giorni) del contratto. I punti da 6 a 13 sono riservati ai dati sull’indirizzo dell’immobile; nelle caselle successive si indica il corrispettivo e la ritenuta.
Riguardo alle locazioni brevi occorre specificare che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici – qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi – operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al versamento e al rilascio della relativa certificazione.
Come le altre sezioni, anche la nuova sezione della Certificazione Unica dedicata alle locazioni brevi prevede l’utilizzo del principio di cassa: per questo, nel caso di un reddito percepito, scaturisce
per il sostituto l’obbligo di versare le relative ritenute e di rilasciare la certificazione unica. I compensi relativi alle locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari (che seguono il principio di competenza) e di redditi diversi (che seguono il principio per cassa). Per questo, nella compilazione della Certificazione Unica, occorrerà armonizzare la natura dei corrispettivi percepiti con il principio di cassa alla quale è soggetta la Certificazione Unica, considerata la successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.