Legge di Bilancio 2018, formazione, professionisti e imprese: le principali novità
Approvata alla fine dello scorso anno, tra gli ultimi atti formali del Governo uscente, la Legge di Bilancio 2018, il cui testo definitivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, presenta numerose novità su imprese, professionisti e formazione.
Oltre al vasto capitolo degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni e delle novità in materia di politiche attive per il lavoro, la Legge di Bilancio 2018 presenta anche numerose conferme e interessanti novità sugli incentivi e le agevolazioni alle imprese: oltre al pacchetto per gli investimenti e alla Legge Sabatini, troviamo, infatti, nuove opportunità per la formazione dei dipendenti, mentre altri numerosi cambiamenti interessano i professionisti. Ecco quali sono.
Legge di Bilancio 2018: nuova Sabatini, superammortamento e iperammortamento
Una delle misure più interessanti per le imprese e le PMI, inserita nella Legge di Bilancio 2018 è sicuramente la riconferma, della cosiddetta “Nuova Sabatini” ovvero della legge per il sostegno alle imprese che punta a qualificare maggiormente gli investimenti in chiave di “Industria 4.0”.
In quest’ottica va sicuramente sottolineata la riconferma, con qualche ritocco, delle misure del superammortamento e dell’iperammortamento, i due strumenti che consentono alle aziende di ottenere delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di nuovi beni strumentali.
Per quanto il superammortamento, nel 2018 l’agevolazione passa dal 140% al 130%: in altri termini imprese e professionisti che acquistano nuovi beni strumentali, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili, potranno considerare il costo di questo stesso bene come maggiorato del 30% anziché del 40%, come avveniva lo scorso anno. Per il 2018 rimangono esclusi dalla misura del superammortamento gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto.
L’agevolazione può essere fruita anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a patto che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine relativo a questi stessi beni risulti accettato dal venditore e sia già avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Confermata anche la misura dell’iperammortamento in base alla quale imprese e professionisti che acquistano nuovi beni strumentali materiali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili, potranno considerare il costo di questo stesso bene come maggiorato del 150%. L’iperammortamento è fruibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Il superammortamento nella misura del 40% rimane confermato per l’acquisto di beni immateriali (come ad esempio i software), necessari per la trasformazione tecnologica (secondo quanto previsto dal modello dell’Industria 4.0), per i soggetti che contestualmente usufruiscono anche dell’iperammortamento 2018. L’allegato B della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) inserisce tra i beni agevolabili anche:
- i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- i software, le piattaforme e le applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Sul superammortamento e l’iperammortamento sono confermate le norme previste per la documentazione che il legale rappresentante o il perito deve rendere per i beni superiori a 500.000 euro (art. 1, comma 11, legge n. 232/2016) e le norme sui casi di esclusione previsti per le predette agevolazioni (art. 1, commi 93 e 97, legge n. 208/2015).
Alcune nuove disposizioni, infine, vengono introdotte per evitare che il benefici dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che un’impresa può decidere di compiere, al fine di mantenere il livello di competitività precedentemente raggiunto.
Gli incentivi per gli stabilimenti termali nella Legge di Bilancio 2018
Per i consulenti del lavoro e i dottori commercialisti della provincia di Viterbo una novità molto interessante è rappresentata dall’estensione del cosiddetto bonus alberghi anche agli stabilimenti termali.
Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018 per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti di arredo il credito d’imposta del 65% già previsto per alberghi e agriturismi viene esteso anche agli stabilimenti termali.
In base al dettato del c. 17 art. 1 della Legge di Bilancio 2018 l’agevolazione per gli stabilimenti termali può essere fruita anche per interventi che prevedano la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Possono essere considerate strutture termali quelle aziende che (ex art. 3 L. 323/2000) sono in possesso dell’apposita autorizzazione regionale e hanno ottenuto regolare concessione mineraria o subconcessione per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate e utilizzano per finalità terapeutiche, queste stesse acque minerali e termali (delle quali devono essere state riconosciute le proprietà terapeutiche), nonché fanghi naturali o artificiali, muffe, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali. Per ottenere l’agevolazione fiscale gli stabilimenti termali devono anche essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla normativa vigente.
Legge di Bilancio 2018 : gli incentivi per la formazione del personale
Tra le novità principali della nuova manovra fiscale è opportuno segnalare l’introduzione di un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle nuove tecnologie (tra quelle previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0).
La misura, finanziata per il 2018 con un fondo da 250 milioni di euro, consente di fruire di un credito di imposta del 50% per le spese relative al costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione relative all’industria 4.0.
Il credito di imposta per il quale è previsto un tetto massimo di spesa pari a 1 milione di euro e un importo massimo annuo di 300.000 euro per ciascun dipendente beneficiario, è erogato per attività formative previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, che riguardino discipline della cosiddetta industria 4.0, come, ad esempio: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, manifattura additiva, internet delle cose, internet delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Le modifiche alla Legge di Bilancio 2018 approvate nel passaggio al Senato hanno fatto sì che siano stati previsti (cc. 59-61 art. 1) stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale, per il finanziamento di percorsi formativi riguardanti i contratti di apprendistato per la qualifica professionale e l’alternanza scuola-lavoro e per attività di formazione relative all’apprendistato professionalizzante.
Tracciabilità delle retribuzioni
Altra importante novità fiscale del 2018 riguarda le modalità di pagamento delle retribuzioni che, dall’inizio del nuovo anno dovranno essere obbligatoriamente tracciabili: i datori di lavoro dovranno, quindi, corrispondere la retribuzione dei dipendenti e i compensi dei lavoratori, compresi gli anticipi, mediante una banca o un ufficio postale, utilizzando solo ed esclusivamente: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato.
Deducibilità IRAP lavoro a termine
Una interessante novità fiscale della Legge di Bilancio 2018 è costituita dalla possibilità di poter dedurre integralmente dalla base imponibile IRAP, per il periodo fiscale 2018, il costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale che sia stato impiegato per un periodo di almeno 4 mesi nell’arco di 2 anni. La deduzione è possibile solo a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto.
Modello 770
Una misura che interessa i consulenti del lavoro è quella relativa ai termini per l’invio telematico del Modello 770 che, per il 2018 è prorogato. Le dichiarazioni uniche che attestano le ritenute sui redditi effettuate dai sostituti d’imposta dovranno essere inviate entro il 31 ottobre e non più entro il 31 luglio, evitando in questo modo, e stabilmente, il consueto ingorgo fiscale in prossimità della pausa estiva. Inoltre, la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, potrebbe verosimilmente avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Premi di risultato in azioni
Aumenta il prelievo sui premi di risultato che, se corrisposti tramite assegnazione di azioni sulla plusvalenza tra il prezzo della vendita delle azioni e il valore originario delle somme dei premi di produttività, saranno sottoposti a una tassazione (IRPEF) del 26%.
Soppressione FONDINPS
La Legge di Bilancio 2018 sopprime il FONDINPS e, attraverso un decreto del Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dei diversi comparti del settore privato, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si procederà all’individuazione di un fondo pensione negoziale nel quale far affluire le quote di TFR che i lavoratori silenti dovranno maturare.
Equo compenso
Parzialmente rivisto anche il recente Decreto sull’Equo Compenso: una misura della Legge di Stabilità 2018 garantisce agli avvocati e a tutti gli altri lavoratori autonomi il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con i cosiddetti clienti forti, quali banche e assicurazioni. Il compenso dei professionisti sarà infatti
- vincolato da un rapporto più stretto rapporto con i parametri tariffari che saranno previsti e introdotti da un Decreto del Ministero della Giustizia di prossima emanazione;
- tutelato dalla presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;
- tutelato dalla sottrazione ai termini di prescrizione dell’azione di nullità del contratto che viola la disciplina sull’equo compenso.
Maternità avvocati
Altra norma riguardante gli avvocati è la misura in base alla quale viene stabilito che il giudice debba tenere conto dello stato di gravidanza documentato dal difensore ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, escludendo il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi.
La misura rimane valida anche in caso di adozioni nazionali e internazionali e di affidamento del minore.
Bonus 80 euro
Elevato anche il limite massimo di reddito complessivo ammesso per la fruizione del bonus IRPEF di 80 euro mensili che passa da 26.000 a 26.600 euro.
Agevolazioni per le Fondazioni
Le Fondazioni che attuano specifici progetti allo scopo di perseguire i propri scopi statutari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi di:
- contrasto alle povertà e alle fragilità sociali;
- contenimento del disagio di famiglie con minori;
- assistenza e cure a domicilio di anziani e disabili;
- dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie;
- inclusione socio-lavorativa e promozione dell’occupazione;
qualora questi stessi progetti siano svolti in collaborazione con aziende ospedaliere, presidi ospedalieri, enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali e, tramite bando, con enti del terzo settore, possono godere di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta 2018 e in quelli successivi, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito di attività non commerciali.
Agevolazioni per le imprese sugli investimenti in pubblicità
Altra misura di particolare interesse per imprese e PMI che, pur producendo i suoi effetti nel 2018, non è contenuta nella Legge di Bilancio ma è stata varata nella cosiddetta Manovrina (art. 57-bis D.L. 50/2017 e successiva legge di conversione 96/2017) è l’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, riservata alle imprese che realizzeranno investimenti pubblicitari incrementali.
A livello operativo la misura sarà regolata da un DPCM contenente le regole operative, è comunque possibile, anche grazie a una recente comunicazione pubblicata sul sito del Governo, anticiparne già le linee di fondo.
Beneficiari dell’agevolazione fiscale sono i titolari di reddito d’impresa o da lavoro autonomo che, nel periodo compreso tra 24/06/2017 e il 31/12/2017 hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, con valore superiore all’1% degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Gli investimenti in pubblicità a fronte del quale l’agevolazione può essere richiesta sono quelli effettuati sulla stampa, inclusa la versione on line (grazie alle modifiche alla Manovrina inserita del Collegato Fiscale, ovvero nel DL 148/2017 e nella successiva legge di conversione 172/2017, emanato in concomitanza della Legge di Bilancio 2018), e, più specificamente, su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotate della figura del direttore responsabile.
Non sono considerati agevolabili gli investimenti che hanno per oggetto televendite, pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. L’importo agevolabile è rappresentato dal costo di acquisto dello spazio pubblicitario al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione, ed ogni altra spesa correlata o comunque funzionale all’investimento. A tal proposito l’effettività della spesa dovrà risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, oppure da un revisore legale dei conti.
Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, che non è cumulabile con alcuna altra agevolazione nazionale o comunitaria avente per oggetto la medesima spesa e che è utilizzabile in compensazione tramite Modello F24, è caratterizzato nel modo seguente:
- è pari al 75% (aumentato al 90% per microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative) dell’incremento degli investimenti pubblicitari effettuati sui mezzi d’informazione indicati sopra, nel periodo (sempre indicato sopra) dell’anno precedente (ovvero del 2017), a condizione che tale incremento sia almeno pari all’1%.
- Qualora il credito d’imposta sia superiore a 150.000 Euro, per fruire dello stesso occorre che l’impresa richiedente abbia esperito l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell’Interno.
La domanda per fruire dell’agevolazione dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate, nei tempi indicati dal DPCM di prossima emanazione. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo mail: segreteriacapodie@governo.it.
Legge di bilancio 2018: proroghe e rinvii
La Legge di Bilancio 2018, infine, prevede anche alcune proroghe e rinvii, per effetto dei quali alcune misure di fatto già approvate entreranno in vigore nei prossimi anni:
- l’attuazione della direttiva Bolkenstein sul commercio ambulante viene rinviata al 2020;
- i termini per attuare la riforma del servizio Taxi e NCC sono prorogati di un anno;
- dal 2019 entra in vigore anche l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati.