Legge di Bilancio 2018, assunzioni e politiche attive del lavoro: cosa cambia
Uno degli ultimi atti del Governo uscente, prima della fine dell’anno è stata l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 (con 270 voti favorevoli, 172 voti contrari e 5 astenuti alla Camera dei Deputati), il provvedimento che introduce le principali novità in materia fiscale e di lavoro, che interessano imprese e lavoratori e, più in generale, gran parte dei contribuenti.
Ecco, dunque, quali sono le principali novità in materia di assunzioni, sgravi contributivi per le aziende, che il testo definitivo della Legge di Bilancio 2018 introduce, insieme ad altre misure relative alle politiche attive del lavoro, alla cassa integrazione straordinaria e alla mobilità in deroga. A ciò si aggiungono anche, come spiegato dal titolare del Ministero dell’Economia Pier Carlo Padoan, nuovi finanziamenti per la ricerca e l’industria 4.0, agevolazioni per la formazione digitale e nuove regole per la fatturazione elettronica.
Legge di Bilancio 2018: gli sgravi contributivi per le assunzioni
La principale novità della Legge di Bilancio 2018 in materia di lavoro e assunzioni sono gli sgravi contributivi del 50% per i primi tre anni di attività, per le aziende che assumono giovani con contratto a tempo indeterminato (sono esclusi dallo sgravio i rapporti di lavoro domestico e l’attivazione di nuovi contratti di apprendistato).
L’esonero contributivo del 50%, con esclusione dei premi assicurativi INAIL, prevede un tetto massimo di 3000 euro annui e viene erogato per un periodo di 36 mesi.
Per il solo 2018 il beneficio viene erogato per l’assunzione di giovani fino a 35 anni, mentre dal 2019 lo sgravio contributivo sarà concesso per i giovani fino a 29 anni.
Sempre tenendo conto dei suddetti limiti di età, lo stesso sgravio contributivo viene assegnato se, in data successiva al 31 Dicembre 2017, si configurano le seguenti situazioni:
- prosecuzione di un contratto di apprendistato;
- conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine;
È previsto, invece, uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di attività, fermo restando un limite massimo di 3000 euro annui, nei seguenti altri casi:
- giovani assunti nelle regioni del Sud Italia (valgono i limiti di età indicati sopra);
- giovani che non studiano e non svolgono attività lavorativa (Neet);
- giovani che nei 6 mesi precedenti hanno svolto, nell’azienda che li assume, l’apprendistato per la qualifica professionale o per l’alta formazione; o una parte non inferiore al 30% delle ore previste per l’alternanza scuola-lavoro;
Legge di Bilancio 2018: esonero contributivo per imprenditori agricoli
La Legge di Bilancio 2018 approva anche in via definitiva un esonero contributivo per i giovani di età inferiore ai 40 anni, che scelgono di lavorare nell’agricoltura e che, quindi, si iscrivono all’INPS in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli, tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2018. L’esonero contributivo è così articolato:
- 100% per i primi 36 mesi;
- 66%, per il quarto anno;
- 50% per il quinto anno;
CIGS e mobilità in deroga aree di crisi complessa
La legge di Bilancio 2018 consente di prorogare per 12 mesi il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o alla mobilità in deroga alle imprese che nel periodo intercorrente tra l’8 ottobre 2016 e il 30 novembre 2017 siano state riconosciute come aree di crisi complessa.
Per usufruire di questa nuova misura i datori di lavoro devono aver già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria che si siano conclusi nell’arco temporale 2016/2017 e devono quindi trovarsi per il 2018, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente a questo ammortizzatore sociale.
I lavoratori che cessano la mobilità (ordinaria o in deroga) nel primo semestre del 2018 (1 Gennaio-30 Giugno) possono vedersi riconosciuto un ulteriore periodo di mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, purché questi stessi lavoratori sia contestualmente soggetti anche a misure di politica attiva. Il lavoratore decade comunque dal beneficio se, a qualsiasi titolo, trova una nuova occupazione.
Assegno di ricollocazione per imprese in crisi
La legge di bilancio 2018 assegna all’ANPAL risorse per 5 milioni nel 2018 e altri 15 milioni l’anno nel biennio 2019-2020 per il potenziamento dello strumento dell’assegno di ricollocazione.
Secondo regole che saranno meglio specificate nei provvedimenti attuativi, potrebbe essere concessa la possibilità di anticipare misure di politica attiva come quelle dell’assegno di ricollocazione anche nel periodo coperto dall’intervento di CIGS.
Dopo aver sottoscritto l’accordo di ricollocazione, i lavoratori interessati ad anticipare l’attivazione dell’assegno di ricollocazione, possono chiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (termine perentorio), di vedersi attribuito in anticipo l’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione o di crisi.
Qualora il lavoratore accetti un’offerta di lavoro da parte di un’altra azienda i cui assetti proprietari non coincidono con quella dove lavorava precedentemente, beneficia:
- dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto;
Al datore di lavoro che assume il percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui per un periodo di:
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Se nel corso del suo svolgimento questo contratto a tempo determinato viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi;
Ticket licenziamento
A decorrere dal 1 Gennaio 2018 il contributo di licenziamento (cosiddetto ticket licenziamento) per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva, dovuto dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, aumenta all’82% e viene, quindi, raddoppiato rispetto all’importo previsto nel 2017.
Prosecuzione della CIGS
Per gli anni 2018 e 2019, la Legge di Bilancio approvata nei giorni scorsi dal Parlamento, prevede anche la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale per gli anni 2018 e 2019. A questa azione vengono destinati fondi pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
Le aziende che godono del beneficio devono avere rilevanza economica strategica a livello regionale e presentare rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi.
La proroga della CIGS può essere concessa, a seguito di un accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi, purché il programma di riorganizzazione aziendale preveda alternativamente le seguenti misure:
- investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
- piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
La deroga può essere riconosciuta anche in caso di CIGS per crisi aziendale con una proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi, previsti dalla normativa vigente (Jobs Act) per i casi che rientrano nella disciplina ordinaria.
Cooperative
Alle cooperative che nel 2018 assumeranno, con contratto a tempo indeterminato, persone alle quali, dal 2016, è stato riconosciuta la protezione internazionale e, quindi, lo status di rifugiato, viene riconosciuto uno sgravio contributivo per il quale il Governo ha stanziato un contributo complessivo di 500.000 euro l’anno.
Lo sgravio contributivo che sarà meglio specificato dai provvedimenti attuativi della Legge di Bilancio 2018 prevede una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle cooperative per i lavoratori rifugiati neoassunti.
Settore della pesca
Nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca marittima viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti delle imprese di questo settore e ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30,00 euro.
Assistenza familiare
Viene istituito un fondo per il sostegno dei careviger ovvero per chi presta assistenza a coniugi, figli o i parenti fino al terzo grado non autosufficienti.
Maternità per ricercatrici universitarie a termine
Viene prevista la sospensione, per un periodo di tempo pari a quello dell’astensione obbligatoria per maternità, e la relativa proroga del termine, per i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle Università. Alle lavoratrici in astensione obbligatoria del settore della ricerca, nelle strutture universitarie, spetta anche un’indennità di maternità, corrisposta dall’INPS e integrata dall’Università, fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.