Ammortizzatori sociali del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato: Eblart a Parliamone Insieme
Il 18 Maggio 2016, in occasione di Parliamone Insieme, l’incontro mensile di formazione e aggiornamento organizzato dal Centro Studi del Consiglio Provinciale, Maurizio Aluffi e Franco Cervini, rispettivamente Presidente e Direttore di Eblart Lazio, sono intervenuti per illustrare gli ammortizzatori sociali e le altre prestazioni dei fondi bilaterali del settore artigiano, alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Titolo II (artt. 26-40) del D. Lgs. 148/2015.
Maurizio Aluffi (Presidente Eblart) ha sottolineato che dal 1 Luglio 2016 l’ente bilaterale nazionale per il settore artigiano (EBNA) e le sue diramazioni territoriali (l’Eblart per il Lazio) diventano il primo attore riguardo alle prestazioni sociali. A questo scopo l’Eblart cercherà di svolgere un’attività sempre più vicina alle imprese, aprendo sportelli sul territorio (a Viterbo gli sportelli dell’Eblart sono già attivi presso la CNA e la Confartigianato) per far sentire maggiormente la sua presenza e per garantire non solo le prestazioni d’integrazione salariale ma anche alcuni servizi e agevolazioni collegate alla sicurezza sul lavoro, alla formazione e alla sanità integrativa.
Nel caso del Lazio, in base agli accordi tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative, la bilateralità artigiana comprende tutti i settori dell’artigianato, compresi i trasporti, con la sola esclusione dell’edilizia che si avvale dei servizi delle casse edili.
Franco Cervini (Direttore Eblart) ha osservato che dal prossimo anno (quando cesserà la Cassa Integrazione in deroga) per le imprese artigiane gli unici ammortizzatori sociali previsti saranno quelli previsti dal sistema bilaterale che, nel caso dell’artigianato ha decenni di esperienza e che, in occasione della riforma Fornero (L. 92/2012), ha scelto di essere autonomo dall’INPS.
Evoluzione del ruolo della bilateralità dell’artigianato
Cervini ha iniziato il suo intervento illustrando i cambiamenti avvenuti nella bilateralità dell’artigianato negli ultimi sei anni.
Tra il 2009 e il 2010 le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, Cgil, Cisl e Uil) sottoscrivono degli accordi relativi alla contrattualizzazione del diritto alle prestazioni erogate dalla bilateralità nazionale e regionale, così da garantire alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti la più ampia copertura in tema di tutele sociali e di sostegno al reddito.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 43/2010, conferma questo diritto specificando che se le imprese artigiane non aderiscono alla bilateralità e non ne sostengono i relativi costi (10,42 euro mensili per ogni dipendente full time e 5,21 euro mensili per ogni dipendente part time fino a 20 ore settimanali; per 12 mensilità), sono tenute a erogare al lavoratore un beneficio di natura retributiva in busta paga (25,00 euro lordi per 13 mensilità) equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli.
La Legge Fornero (L. 92/2012) ha istituito i fondi bilaterali, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per assicurare ai lavoratori una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. La stessa legge ha previsto anche, per i settori dove erano già attivi sistemi consolidati di bilateralità (come quello dell’artigianato) i fondi di solidarietà bilaterale alternativi (frutto dell’adeguamento alla normativa dei fondi istituiti precedentemente) e il fondo residuale presso l’INPS con l’obiettivo di estendere il più possibile le tutele ai lavoratori. Nello stesso provvedimento viene previsto, per i settori non coperti da Cigo o Cigs, l’obbligo, per le aziende con più di 15 dipendenti, di aderire ai fondi bilaterali di categoria o al fondo residuale presso l’INPS (nel caso in cui la categoria non abbia istituito un Fondo bilaterale).
Il FSBA istituito per l’artigianato dalle parti sociali, grazie ad accordi con l’INPS, allarga la propria azione nella direzione del secondo welfare perché, attraverso la Legge Fornero (art. 3, comma 17, L. 92/2012), in via sperimentale nel periodo compreso tra il 2013 e il 2015, il fondo di bilateralità eroga anche l’Aspi a favore dei lavoratori sospesi (e non solo disoccupati) per cassa integrazione, contribuendo a tale sussidio con un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità (il restante 80% era a carico dell’INPS).
Le principali novità del D. Lgs. 148/2015
Il Titolo II (artt. 26-40) del D. Lgs. 148/2015 conferma le disposizioni della legge Fornero perché mantiene inalterati Fondi di solidarietà bilaterali e Fondi di solidarietà alternativi, mentre prevede, dal 1 Gennaio 2016, la trasformazione del Fondo residuale in Fondo di integrazione salariale (FIS).
Con il D. Lgs. 148/2015 la platea dei beneficiari delle tutele viene ulteriormente allargata perché possono usufruire del Fondo di solidarietà bilaterale anche le imprese con più di 5 dipendenti; questi ultimi saranno inclusi nei Fondi Bilaterali, come il FSBA, oppure confluiranno nel Fondo di integrazione salariale (FIS) istituito presso l’INPS.
Il FSBA interviene a favore delle imprese che versano al fondo stesso, in seguito all’accertamento della regolarità contributiva e prevede l’erogazione dell’assegno ordinario per le sospensioni o le riduzioni dell’attività produttiva o dell’assegno di solidarietà consistente in una prestazione di sostegno al reddito per riduzione d’orario esclusivamente finalizzata a evitare o ridurre i licenziamenti.
Con l’Accordo Interconfederale sottoscritto il 10 Dicembre 2015 le parti sociali coinvolte nel FSBA hanno provveduto all’adeguamento delle fonti istitutive del Fondo stesso prevedendo che quest’ultimo si applichi a:
- tutti i lavoratori dipendenti da aziende artigiane, a prescindere dal CCNL applicato (sono comprese, quindi, le aziende delle seguenti aree del settore artigiano: Acconciatura – Estetica; Alimentazione e Panificazione; Comunicazione; Chimica e Ceramica; Legno e Lapidei; Meccanica; Tessile – Moda; Servizi di pulizia e Autotrasporto, nel caso del Lazio; con la sola esclusione del settore Edile);
- tutti i lavoratori dipendenti da aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti firmatarie dell’accordo interconfederale e che sono sprovviste di ammortizzatori sociali ordinari (aziende che non rientrano nel Titolo I del D. Lgs. 148/2015), a prescindere dalla qualifica di imprese artigiane;
- dipendenti delle società e degli enti costituiti, partecipati o promossi dalle Parti Sociali dell’artigianato;
L’Accordo Interconfederale supera anche il dettato del D. Lgs. 148/2015 perché estende il campo di operatività del FSBA anche alle aziende con meno di 6 dipendenti.
Il FSBA erogherà alternativamente le due prestazioni previste dal del D.Lgs. 148/2015:
- l’assegno ordinario (art. 30) per 13 settimane; oppure
- l’assegno di solidarietà (art. 31) per 26 settimane;
Entrambe le prestazioni prevedono un unico massimale mensile pari a euro 971,71 (per il 2015) e soggetto ad adeguamento in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
L’arco temporale di riferimento per la fruizione di entrambi i trattamenti è il “biennio mobile”, che decorre dal momento in cui l’impresa accede al primo intervento di sostegno al reddito.
Anche in questo caso l’accordo interconfederale supera in meglio il dettato del decreto perché stabilisce la possibilità di utilizzare entrambe le prestazioni anche se tali prestazioni non potranno cumularsi tra di loro e, nel biennio mobile, dovranno essere alternative.
L’assegno ordinario, previsto per i dipendenti sospesi dal lavoro o per quelli che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, viene corrisposto nei seguenti casi:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- situazioni temporanee di mercato;
L’assegno di solidarietà, per i dipendenti sospesi dal lavoro o per quelli che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, viene corrisposto nel caso in cui si verifichi una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il FSBA, di cui è già in fase di definizione il regolamento, potrà essere operativo solo dopo l’emanazione del decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia) che dovrà determinare i criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria del fondo; i requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori e i criteri e i requisiti per la contabilità del fondo.
Aliquote Contributive
La contribuzione a EBNA-FSBA prevede un contributo che consta di una quota fissa e di una quota variabile, da versare unitariamente al Fondo a partire dal 1° gennaio 2016:
- quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità destinata a EBNA e al funzionamento di FSBA, alla sicurezza sul lavoro (RLST), alle attività di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori sul territorio e nella contrattazione collettiva, alle prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali;
- quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dell’azienda destinata alle prestazioni FSBA;
a partire dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA, si aggiunge a quest’ultima quota un incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori, trattenuta dalla busta paga degli stessi;
La contribuzione a EBNA-FSBA è prevista per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori stagionali e resta interamente dovuta anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese. La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 7,65 euro è dovuta per intero anche per tutti i lavoratori con contratto part-time.
Sono esclusi dalla contribuzione i lavoratori a domicilio, i dirigenti e i lavoratori assunti con CCNL Edilizia artigianato.
Il versamento della contribuzione avviene entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga di riferimento, mediante modello F24 con causale contributo “EBNA” (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 70/2010), con le stesse modalità utilizzate fino a Dicembre 2015 per il precedente regime di contribuzione.
Nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice “EBNA” (Inps, circ. 122/2010), nell’elemento <CodConv> dell’elemento <Conv>, con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo <Periodo>.
Dibattito e domande
Dopo l’intervento di Franco Cervini sono seguite le domande dei Consulenti del Lavoro presenti in sala. L’intervento di Massimo Corinti ha permesso di capire che gli accordi interconfederali stipulati nel settore dell’artigianato offrono alle imprese con meno di 6 dipendenti la possibilità di aderire al FSBA anche se non c’è un obbligo stringente di legge per l’adesione.
Secondo Cervini è, comunque conveniente per il datore di lavoro iscrivere la propria impresa al FSBA perché consente di fruire di ammortizzatori sociali maggiori rispetto al FIS e perché il fondo sarà utilizzato in modo flessibile, nella scelta tra prestazione ordinaria e prestazione di solidarietà.
Se un consulente del lavoro che non ha ancora iscritto le proprie imprese artigiane all’EBNA può farlo, con efficacia dal 1 Gennaio e senza sanzioni, versando le quote mensili dei mesi precedenti, tramite F24 nel quale utilizzerà un rigo diverso per ogni mese.
Quando un’impresa aderisce al fondo EBNA/FSBA smette di versare la quota mensile di 25,00 euro prevista per il FIS tuttavia, in questo caso, si pone il problema, per imprese e consulenti, di un doppio pagamento tra quota per FIS e per FSBA: a tal proposito il confronto tra le parti sociali è ancora aperto.
FSBA sarà un altro carrozzone? Un costo ulteriore e sempre più insostenibile per le imprese? Per Cervini si tratta di un costo che serve a garantire delle tutele, dal momento che, con il D. Lgs. 148/2015, cessa l’intervento congiunto di ente bilaterale e INPS per l’erogazione degli ammortizzatori sociali: ciò significa che le imprese artigiane devono provvedere da sole a questa eventualità
FSBA è inoltre, il frutto non solo di una tradizione consolidata di autonomia ma anche di una libera scelta delle parti sociali che hanno optato per un modello alternativo all’INPS, scegliendo un fondo che sarà alimentato dai soli versamenti degli artigiani, senza intervento della Previdenza.
FSBA, infine, sarà vigilato e dovrà rendicontare trimestralmente o semestralmente al ministero (in base a quanto stabilito dal D.I. Di prossima emanazione che lo renderà operativo) e, per legge, non ha costi di gestione, tranne i 7,65 euro mensili, versati per i costi dell’Ente (EBNA); ciò significa anche che un’impresa tenuta a versare circa 190,00 euro annui, se si trova a richiedere un contributo, riesce a recuperare la quota annuale versata con una sola prestazione.
Consulta anche le slide dell’intervento di Franco Cervini (scaricabili sotto in formato Power Point) e l’articolo dedicato alle prestazioni sociali aggiuntive del FSBA.
Gli ammortizzatori sociali e le altre prestazioni della Bilateralità del settore artigiano (presentazione in formato .ppt)