Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro – Autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti, di cui all’art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
A seguito di alcune segnalazioni pervenute al Consiglio Nazionale, al fine di favorire l’attività di vigilanza da parte dei Consigli Provinciali, si ritiene utile ricordare quanto previsto ai sensi delle Linee guida a commento dell’articolo 14 del Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua
per i Consulenti del Lavoro, rubricato ”Autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti, di cui all’art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137”.
Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, nell’organizzazione degli eventi formativi, devono infatti attenersi a precise prescrizioni.
In primo luogo, l’organizzazione degli eventi deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti autorizzati e non da soggetti terzi, posto che la predetta autorizzazione è individuale e non trasferibile, nemmeno parzialmente. Eventuali collaborazioni sono infatti ammesse esclusivamente con i Consigli
Provinciali dei Consulenti del Lavoro.
In ogni caso, i Consigli Provinciali non potranno procedere ad accreditamenti di eventi organizzati da soggetti non autorizzati dal Consiglio Nazionale.
La documentazione relativa agli eventi accreditati (registri presenze, locandine, attestati di partecipazione, comunicazioni informative, altro materiale didattico), inoltre, deve contenere esclusivamente la denominazione dell’Ente autorizzato, con chiara indicazione del numero ed estremi
della delibera autorizzativa ed eventuali rinnovi e non deve presentare riferimenti a soggetti terzi non autorizzati ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro.
L’indicazione di eventuali sponsor dovrà essere riportata a fondo pagina, onde consentire una corretta identificazione del soggetto organizzatore.
Infine, nelle locandine degli eventi accreditati non possono essere utilizzati loghi propri della Categoria dei Consulenti del Lavoro, ivi compresi quello del Consiglio Nazionale e dei Consigli Provinciali.