Circolare 4/2020 Fondazione Studi: gli ammortizzatori sociali nel DL 9/2020
Con la Circolare 4/2020 la Fondazione Studi chiarisce le misure relative agli ammortizzatori sociali contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2020, numero 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 53 del 2 marzo 2020 e vigente dal medesimo giorno della sua pubblicazione.
Con il DL 9/2020 il Governo ha adottato, tra l’altro, misure d’urgenza in materia di ammortizzatori sociali in favore di aziende operanti e lavoratori residenti nei comuni in cui si sono registrati i primi casi di contagio, così come individuati nell’allegato numero 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2020, numero 52.
Vale a dire i comuni della cosiddetta zona rossa, che sono esclusivamente:
- per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini;
- per la Regione Veneto: Vo’;
Tra le misure adottate con il carattere della specialità, si considerano, di seguito:
- cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario (articolo 13);
- trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (articolo 14);
Per la particolarità degli interventi e per la relativa urgenza di attuazione, le misure adottate dal governo assumono rilevanza di norme “speciali”, quindi derogatorie rispetto agli ammortizzatori sociali classici, sia sotto il profilo procedimentale che del computo temporale.
Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario
Un primo intervento, previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge 9/2020, attiene alla possibilità di accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o all’assegno ordinario – a seconda dell’inquadramento previdenziale del datore di lavoro richiedente – per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Vi possono accedere esclusivamente i datori di lavoro:
- con unità produttive site nei richiamati comuni della zona rossa;
- con unità produttive al di fuori dei suddetti comuni ma con esclusivo riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati in tali territori comunali e, per questo motivo, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
L’accesso alle misure risulta semplificato in quanto non è soggetto alle procedure sindacali di cui all’articolo 14, comma 1 e 4, del Decreto Legislativo 148/2015.
I datori di lavoro non dovranno, quindi, effettuare alcuna comunicazione preventiva – alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – inerente alle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, all’entità e alla durata prevedibile, oltre che al numero dei lavoratori interessati (articolo 14, comma 1). Non dovranno neppure adottare la procedura sindacale semplificata prevista per gli eventi oggettivamente non evitabili tali da rendere non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva (articolo 14, comma 2). Parimenti non sarà nemmeno necessario lo svolgimento dell’esame congiunto con gli agenti sindacali.
Una ulteriore facilitazione riguarda i termini per la presentazione delle domande, che sono ampliati rispetto a quelli ordinariamente previsti per l’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria ex articolo 15, comma 2, e per quello dell’assegno ordinario ex articolo 30, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo 148/2015. Per entrambe le misure la domanda potrà, infatti, essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’inizio del periodo di sospensione è da considerarsi corrispondente:
- al momento iniziale della contrazione dell’attività per i datori di lavoro con sede nell’ambito dei comuni facenti parte della zona rossa;
- con l’astensione lavorativa dei residenti o domiciliati nella zona rossa, dipendenti di datori di lavoro con unità produttive esterne a tale ambito geografico.
Le misure di sostegno al reddito (cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario) sono destinate esclusivamente ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Gli ammortizzatori sociali in ogni caso possono essere riconosciuti per un periodo non superiore a tre mesi.
Il periodo riconosciuto assume rilevanza neutrale ai fini delle varie durate di contingentamento previste dal Decreto Legislativo 148/2015.
Con riferimento al citato Decreto Legislativo 148/2015, esso è infatti escluso dal computo:
- della durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 1, secondo il quale per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 5 in materia di contratto di solidarietà;
- della durata massima complessiva previste dall’articolo 4, comma 2, secondo cui per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare un ambito temporale complessivo di 30 mesi in un quinquennio mobile;
- delle durate previste dall’art. 12 per la cassa integrazione guadagni ordinaria;
- delle durate previste dall’art. 29, commi 3 e 4, per il Fondo di integrazione salariale;
- delle durate previste dall’art. 30, comma 1, per l’assegno ordinario;
- delle durate previste dall’art. 39.
Mentre in termini classici il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) garantisce l’assegno ordinario unicamente per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, l’art. 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020, per le ragioni connesse all’emergenza epidemiologica de qua – nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020 – ne estende la portata anche in favore dei lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La disposizione prevede che a tale trattamento non si applichi peraltro il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 148/2015, in materia di equilibrio di bilancio.
Come ormai consueto per le misure contingentate sotto il profilo finanziario, è demandato all’INPS il monitoraggio dei limiti di spesa previsti in guisa che una volta raggiunti, anche soltanto in via prospettica, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria
Le aziende situate nei comuni della cosiddetta zona rossa, individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020, in cui è entrato in vigore il D.L. n. 6/2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa l’adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un decreto di interruzione degli effetti di tale trattamento ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 9/2020, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 13 della medesima disposizione d’urgenza, per un periodo di durata comunque non superiore a tre mesi.
La concessione della cassa integrazione ordinaria è espressamente subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
Sulla base di tali presupposti sarà quindi possibile la sospensione di misure d’intervento della CIGS preordinate dalle varie causali, di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà), che saranno, pro-tempore, così costituite dalla cassa integrazione ordinaria a carattere di specialità di cui all’art. 13 del DL 9/2020.
Alla stessa maniera, sembra poter essere sospesa, ove autorizzata, anche la CIGS per crisi aziendale che, ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018, in presenza di determinate condizioni, può essere concessa fino a dodici mesi, in favore di quelle imprese che, anche in procedura concorsuale, abbiano cessato o stiano cessando la propria attività produttiva e non abbiano ancora concluso le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori. Una volta terminato l’utilizzo della CIGO si ritiene sia possibile la ripresa della CIGS. In materia è auspicabile un chiarimento ministeriale sotto il profilo procedimentale.
In termini incidentali, è peraltro opportuno ricordare che, ove per le conseguenze epidemiologiche si fossero determinate esigenze modificative del programma di CIGS in corso di attuazione, al fine di prevenire esiti indesiderati delle verifiche ispettive cui all’art. 25, comma 6, del Decreto Legislativo 148/2015, ai sensi del successivo comma 7, l’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma medesimo nel corso del suo svolgimento.
L’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all’art. 14 del DL 9/2020 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 il cui monitoraggio è demandato all’INPS. Qualora venga raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Altri contenuti della Circolare 4/2020 della Fondazione Studi
La Circolare 4/2020 della Fondazione Studi considera nel dettaglio e illustra anche le seguenti altre misure relative agli ammortizzatori sociali contenute nel DL 9/2020:
- cassa integrazione guadagni in deroga (art. 15);
- indennità a favore dei lavoratori autonomi (art. 16);
- cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (art. 17).