Approfondimento 17/2/2020 Fondazione Studi: incentivo IO Lavoro

Con l’Approfondimento del 17 Febbraio 2020 la Fondazione Studi illustra il nuovo incentivo IO Lavoro alla luce dei recenti decreti direttoriali ANPAL 44/2020 e 52/2020.

Nello spazio di 5 giorni l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ha pubblicato due decreti direttoriali che hanno introdotto un incentivo alle assunzioni denominato IO (IncentivO) Lavoro. In realtà, il secondo decreto direttoriale, il numero 52 dell’11 febbraio 2020, ha annullato e sostituito il n. 44, apparso il 6 febbraio scorso, con alcune variazioni di notevole interesse rispetto al primo testo apparso.
In particolare, le modifiche rilevate insistono sul territorio dove il bonus è fruibile e, soprattutto, sul regime di compatibilità con altri incentivi; pertanto, è imminente un’ulteriore integrazione al decreto.
L’incentivo, come noto, consente ai datori di lavoro del settore privato di godere di uno sgravio sulla contribuzione previdenziale Inps a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, entro il limite massimo di 8.060 euro. Il beneficio contributivo è riservato ai datori di lavoro del settore privato che assumano a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e in apprendistato professionalizzante; una platea di risorse designate dall’articolo 2: si tratta di soggetti disoccupati con età compresa fra 16 e 24 anni. Per i lavoratori con più di 24 anni di età scatta un ulteriore requisito, vale a dire che il dipendente sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cioè chi, nei sei mesi precedenti non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR). Altra condizione poi (non applicata ai contratti a termine trasformati a tempo indeterminato) è di non avere avuto un pregresso rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.

L’assunzione può avvenire nell’elenco delle regioni e delle province autonome illustrate nell’articolo 3 e suddivise in 3 tipologie:

  • Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia);
  • Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);
  • Regioni più sviluppate (Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, nonché le province autonome di Trento e Bolzano).

Mancava, nell’originaria versione del decreto (n. 44) la provincia autonoma di Bolzano, per mero errore materiale, ed è stata inserita nell’articolo 3 del nuovo decreto 52.
L’articolo 12 dello stesso illustra la ripartizione delle numerose risorse stanziate (PON SPAO e POC SPAO), suddivise in più assi fra le varie ragioni con verifica, nel caso di cambiamento delle regioni di lavoro del dipendente (che potrà transitare da una regione all’altra), della disponibilità dei fondi
residui assegnabili.

L’incentivo amplia, dunque, in modo sostanziale la platea dei potenziali beneficiari, chiudendo la stagione di incentivi ‘esclusivi’ per le regioni meridionali degli ultimi anni (Incentivo Occupazione Mezzogiorno, disciplinato dal decreto direttoriale Anpal n. 2 del 02.01.2018, rettificato dal decreto direttoriale Anpal n. 81 del 05.03.2018, e il più travagliato incentivo Occupazione Sud, introdotto dal Decreto direttoriale Anpal n. 178 del 19.04.2019 e ampliato dall’articolo 39–ter del decreto-legge 34/2019), creando però un problema di compatibilità e cumulabità con l’esonero contributivo triennale stabile, introdotto dalla L. 205/2017 e recentemente ampliato dalla L. 160/2019 (che lo ha reso accessibile fino alla fine di quest’anno anche per i neoassunti under 35).

A proposito della cumulabilità del nuovo Bonus IO 2020, il vecchio art. 8 dell’originario decreto n. 44 dello scorso 6 febbraio prevedeva, al c. 2:

“L’incentivo è inoltre cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n.96, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua”.

In realtà, come noto, l’art. 1 bis del D.L. 87/2018 è stato abrogato dalla L. 160/2019, art. 1 c. 10, che ha poi previsto una ulteriore novella a una norma complementare alla conciliazione dei vari tipi di incentivi, vale a dire il c. 247 dell’art. 1 della manovra dello scorso anno (L. 145/2018), di seguito riproposto.

“I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati”.

Tale dettato normativo, che garantiva la combinabilità fra l’incentivo riservato ai disoccupati che lavoravano in determinate regioni, viene messo in crisi dal nuovo articolo 8 del più recente decreto direttoriale n. 52 di Anpal, che ha espunto il vecchio comma 2, eliminando qualsiasi ulteriore riferimento alla L. 205/2017 o alla L. 160/2019 e al bonus triennale e mantenendo solo due esplicite previsioni di compatibilità:

  • al comma 1, con l’incentivo riservato per le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza (Art. 8 D.l. 4/2019);
  • al comma 2 (vecchio comma 3 del decreto direttoriale 44/2020 Anpal), “con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni”.

Nonostante nelle premesse del nuovo decreto Anpal (p. 4), il c. 247 della L. 145/2018 sia apertamente richiamato, tuttavia, non sembra applicabile all’incentivo IO, vista la differente platea anagrafica e territoriale designata dalla norma di legge, anche perché lo stesso permette una esplicita cumulabilità esclusivamente con due tipologie di incentivi che non contemplano l’esonero triennale stabile, recentemente ampliato dalla manovra del 2020. L’attuale testo ha, infatti, sì corretto il riferimento a una norma abrogata, ma non ha inserito il riferimento normativo aggiornato.

La conferma, peraltro, della cumulabilità tra l’IO e lo sgravio strutturale di cui all’art. 1, comma 100 e ss., della legge di Bilancio 2018, si è avuta al tavolo tecnico tra Inps e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il 22 gennaio scorso, dove è stato precisato che la decorrenza del cumulo fra le due misure è partita dal 2019. Pertanto, chi ha già usufruito del Bonus sud 2019 e chi usufruirà dell’IO per il 2020, a detta dell’Inps, a partire dal tredicesimo mese, potrà “agganciare” lo sgravio strutturale per ulteriori 24 mesi, fermo restando che vi siano le condizioni previste (età under 35 e assenza di contratti a tempo indeterminato precedenti l’originaria assunzione).

Altra discrasia riscontrata tra decreto Anpal e comma 247 dell’art.1 della legge n. 145/18 è relativa all’età dei beneficiari. Nel primo, la differenziazione è fra under e over 25; nella seconda, l’età di riferimento è 35 anni. Probabilmente l’Anpal segue le indicazioni europee in tema di soggetti svantaggiati, ne rimane la contraddizione con il testo normativo vigente.

Da ultimo, sempre il comma 247 della legge di Bilancio 2018, nel suddividere i soggetti con 35 anni d’età, dispone che gli under 35 residenti nelle 8 regioni del sud (zone svantaggiate e in transizione) sono destinatari dello sgravio strutturale della legge n. 205/17, ma nella misura del 100%.
A nostro parere, pertanto, gli under 35 assunti nel 2019 e 2020, che si trovassero nelle condizioni di poter usufruire dello sgravio strutturale, dovrebbero essere destinatari della misura massima prevista pari a € 8.060,00, rispettivamente per i tre anni dall’assunzione.