Circolare 16/2019 Fondazione Studi: il contratto di espansione
Con la Circolare 16/2019 la Fondazione Studi offre una analisi dettagliata del Contratto di espansione, un nuovo istituto introdotto in via sperimentale nell’ordinamento italiano mediante il Decreto Crescita (art. 26- quater del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge 58/2019), efficace dal 30 giugno scorso.
Si tratta di un nuovo strumento gestionale per imprese di grandi dimensioni che, dando vita a un processo di rinnovamento e innovazione tecnologica, combinino insieme un piano di assunzioni e una intensa attività formativa resa meno costosa dal supporto di una particolare forma di cassa integrazione straordinaria, unitamente a una nuova forma di flessibilità in uscita che consentirà alla società coinvolta di accompagnare alla pensione i lavoratori che riescano a maturarne i requisiti entro 60 mesi dalla data della chiusura del rapporto di lavoro.
Il contratto di espansione prende il posto dell’istituto del contratto di solidarietà espansiva nel medesimo articolo 41 del D. Lgs. n. 148/2015, anche a causa dello scarso appeal che fin dalla sua apparizione la solidarietà espansiva aveva ricoperto. In ogni caso, i (non numerosi) contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 148/2015, nel testo vigente prima della sua abrogazione, e le relative agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.
Lo scorso 6 settembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare n. 16/2019 con cui ha fornito i primissimi chiarimenti operativi, cui sono seguite ulteriori precisazioni diramate con la circolare n. 18/2019, in attesa che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale emani la propria prassi, con particolare riguardo al prepensionamento quinquennale previsto dal c. 5 dell’art. 41.
Platea dei soggetti beneficiari
Il contratto di espansione può essere sottoscritto (art. 41 c. 1) unicamente da imprese con più di mille unità lavorative. Tale espressione sembra essere derivata dall’ambito normativo comunitario, con particolare riferimento alle ULA applicate per rilevare l’incremento occupazionale netto (a partire dalla circolare Inps n. 111/2013). Il computo, in completa analogia con la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015), sarà svolto riferendosi ai lavoratori subordinati occupati mediamente nel semestre anteriore alla data di presentazione della domanda. Sul tema, il Ministero del Lavoro, al par. 2 della citata circolare n. 16 del 2019, per il computo dei contratti a termine richiama alla propria prassi precedente (circolare n. 24/2015), disapplicando la media biennale in luogo del criterio generale semestrale. Sul computo degli apprendisti, sembrerebbe lecito poter seguire il medesimo criterio inclusivo dettato dallo stesso Dicastero con circolare n. 18/2014.
La prima circolare ministeriale tuttavia non aveva esplicitamente chiarito un ulteriore requisito inerente l’appartenenza o meno al novero delle aziende che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, che emergerebbe però indirettamente nel dettato ministeriale a proposito del prepensionamento quinquennale. La circolare n. 16/2019, al par. 1, aveva sottolineato che l’uscita anticipata (scivolo pensionistico di massimo 60 mesi di durata) è accessibile altresì ai dipendenti di società che non rientrano nel campo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015)
“per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione”
richiamando il c. 6 dell’articolo 41 nella versione riformulata dal D.L. n. 34/2019 con la sua conversione in legge. A partire da tale indicazione, si potrebbe dunque concludere che una società con organico superiore a
1.000 unità, che non integri i requisiti CIGS ex art. 20 D.Lgs. n. 148/2015, non potrà utilizzare lo scivolo quinquennale del c. 5 a meno che non ricorra a un fondo di solidarietà bilaterale, escludendo di fatto l’ex fondo di solidarietà residuale (oggi Fondo di integrazione salariale a norma dell’art. 29 del citato D.Lgs. n. 148/2015). Se da un lato il comma 6 dell’art. 41 non contiene indicazioni dirette alle sole aziende prive dei requisiti di accesso alla cassa integrazione salariale straordinaria, d’altra parte va evidenziato come i richiami alla CIGS, a livello letterale della norma in esame, siano spesso circoscritti ad ambiti ben specifici: all’art. 24 in riferimento alla procedura istruttoria del contratto di solidarietà, all’art. 3 e al 6 limitatamente alla misura dell’integrazione salariale e alla contribuzione figurativa correlata. Il Ministero ha definitivamente chiarito con la citata circolare n. 18/2019 come l’accesso alla Cassa Integrazione Straordinaria del contratto di espansione sia riservato alle sole aziende che rientrano nei requisiti generali della CIGS previsti dall’art. 20 dello stesso decreto n. 148 del 2015 nel rispetto delle risorse (limitate) messe a bilancio dalla norma al c. 7 (15,7 milioni di euro per il 2019 e 31,8 milioni per il 2020) in riferimento alla CIGS, in quanto la corretta identificazione della platea di accesso è connessa alla quantificazione del regime di contribuzione dovuta dal datore di lavoro a finanziamento della cassa integrazione straordinaria che accedano alla integrazione salariale di cui al c. 7 dell’art. 41. La stessa circolare ha poi precisato che, limitatamente alle aziende non rientranti in campo CIGS, che possono ricorrere a un fondo di solidarietà bilaterale ex art. 26 D.Lgs. n. 148/2015 (come quello del Credito, Credito Cooperativo o Assicurativo), sarà possibile in quel caso ricorrere al solo prepensionamento quinquennale previsto dal c. 5 dell’art. 41. Nulla viene esplicitamente detto a proposito delle imprese che non rientrano né nel campo applicativo della CIGS né in quello di fruizione dei fondi bilaterali. Tuttavia, l’inciso finale che chiude la circolare ricorda come il procedimento dell’accordo sindacale (necessario sia per l’integrazione salariale sia per il prepensionamento) richiama, pur se formalmente, l’articolo 24 del decreto sugli ammortizzatori sociali. Tale riferimento secondo l’estensore della circolare sembrerebbe indirettamente confermare che anche il prepensionamento quinquennale (in assenza di un fondo bilaterale) sarà precluso alle imprese fuori dal campo CIGS.
Ulteriori contenuti della Circolare 16/2019 FS
Oltre alla platea dei beneficiare la Circolare 16/2019 della Fondazione approfondisce anche i seguenti altri aspetti dell’istituto del Contratto di espansione:
- Iter amministrativo e obbligo assunzionale;
- Formazione e integrazione salariale;
- Prepensionamento quinquennale;
- Calcoli previsionali dell’esodo (dove sono esemplificati i costi di espansione e i costi diretti per l’isopensione per due differenti tipologie di lavoratori);