Con gli Approfondimenti del 9 e del 14 Aprile 2020 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiarisce e illustra il tema dei 100 Euro spettanti ai lavoratori dipendenti che si sono recati presso le sedi aziendali nel mese di Marzo 2020, per svolgere mansioni lavorative.
Più specificamente, nell’Approfondimento del 9 Aprile 2020 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro illustra le modalità con le quali si determina il premio di 100 euro, chi lo ottiene e chi versa il premio previsto, in base al dettato dell’articolo 63 del Decreto Legge 18/2020, cosiddetto Decreto Cura Italia.
Nell’Approfondimento del 14 Aprile 2020, invece, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro presenta le rettifiche che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 18/E del 9 aprile 2020 impone, in modo significativo, alle istruzioni impartite dalla stessa Agenzia con la circolare numero 8/E del 3 aprile 2020, sempre riguardo al tema sul tema del premio di 100 euro ai dipendenti che abbiano lavorato in sede a marzo (ex articolo 63 DL 18/2020).
Approfondimento 9/4/2020 Fondazione Studi
Come già detto, l’Approfondimento del 9 Aprile 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza l’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, prevede l’erogazione di un premio di importo netto pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
In particolare, il comma 1 del citato articolo stabilisce che la misura premiale spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Il premio va rapportato al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro a marzo.
Il comma 2 prevede, inoltre, l’automaticità della erogazione a partire dalle retribuzioni corrisposte dal mese di aprile 2020, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio, da parte dei datori di lavoro che rivestono la qualifica dei sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 23 e 29 del D.P.R. 600/1973. I sostituti provvedono a recuperare il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione orizzontale, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza necessità di trasmissione preventiva della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, ha istituito i seguenti codici tributo da esporre nella sezione Erario dei modelli F24 e F24 “Enti Pubblici” (F24 EP), i quali dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel – Fisco on line), pena il rifiuto dell’operazione di versamento:
• per il modello F24 è stato istituito il codice “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”;
• per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) il codice “169E” parimenti denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
Approfondimento 14/4/2020 Fondazione Studi
Con l’Approfondimento del 14 Aprile 2020 la Fondazione Studi rettifica l’Approfondimento precedente, di cui sopra, alla luce della pubblicazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 9 aprile 2020 che, a sua volta, rettifica in modo significativo le istruzioni impartite dalla stessa Agenzia con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ritiene necessario un ulteriore approfondimento sul tema del premio di 100 euro ai dipendenti che abbiano lavorato in sede a marzo (ex art. 63 D.L. 18/2020) già trattato con documento del 9 aprile scorso.
L’aggiornamento di quanto si spiegava nel precedente approfondimento è indispensabile poiché le rettifiche operate dall’Agenzia delle Entrate riguardano essenzialmente il calcolo del premio in caso di assenze del lavoratore. Su tale aspetto, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha fatto marcia indietro rispetto alla citata circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 per quanto riguarda la neutralizzazione dal calcolo (sia dal numeratore che dal denominatore) delle assenze giustificate, allineandosi al testo normativo dell’art. 63 del “Cura Italia”. Tale interpretazione sembra essere ora conferente con quanto riportato nella relazione tecnica al decreto legge per ciò che concerne la stima della platea dei lavoratori destinatari dell’erogazione del premio.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 16 Aprile 2020 10:18